La registrazione tardiva del locatore anche dopo il conduttore sana la nullità del contratto
La registrazione tardiva del contratto da parte del locatore, anche se successiva a quella del conduttore, sana retroattivamente la nullità del contratto. E la circostanza che il conduttore avesse corrisposto il canone nella misura sostitutiva prevista dall'articolo 3 del Dlgs 23/2011 non esclude il suo inadempimento per mancato pagamento del canone pattuito una volta che la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 50/2014 della Consulta. La Corte di cassazione civile con la sentenza n. 23637 depositata ieri ha perciò respinto il ricorso del conduttore che contrastava la decisione dei giudici di merito la quale imponeva il rilascio dell'immobile e il pagamento delle differenze dei canoni pagati sotto la vigenza della norma poi espunta dall'ordinamento giuridico.
Il ricorso - Inapplicabile al caso concreto era anche la norma invocata dal ricorrente contenuta nell'articolo 5, comma 1-ter, del Dl 47/2014, che aveva cercato di governare gli effetti della sentenza n. 50 sui rapporti giuridici già in essere prevedendo una forma di indennizzo a fronte dell'occupazione di un immobile che era di fatto sine titulo - generando quindi un indebito arricchimento - stante la nullità del contratto non registrato. Infatti, tale norma è stata salvata da una pronuncia di incostituzionalità perché il giudice delle leggi come ora quello di legittimità affermano che in tal caso il Legislatore si era limitato a governare gli effetti non contrattuali del rapporto di fatto senza ripristinare il meccanismo della norma incostituzionale del Dlgs 23 che aveva ridefinito la durata e il canone dei contratti locativi non registrati correttamente dal locatore. La Cassazione conferma quindi il rilascio dell'immobile per il mancato pagamento dei canoni pattuiti e l'ulteriore versamento al locatore delle differenze.
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 24 settembre 2019 n. 23637