Responsabilità

La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari

Il datore di lavoro deve considerarsi responsabile per fatto del proprio dipendente anche in termini di responsabilità contrattuale nei confronti del danneggiato estraneo al rapporto

di Gerardo Mauriello*

Un soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione.

Pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell'adempimento della obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il rischio specifico assunto dal debitore, dovendosi fondare tale responsabilità sul principio "cius commoda eius et incommoda".

Ciò è quanto la Suprema Corte, sezione sesta civile, ha nuovamente riaffermato con la sentenza n. 9866/2021, emessa in data 15.4.2021 .

Nella fattispecie posta al vaglio del giudice di legittimità, una ditta individuale si era vista negare, in primo e secondo grado di giudizio, la propria richiesta di pagamento, ex art. 2049 c.c., di forniture effettuate nei confronti della società X, come richieste da un dipendente di quest'ultima, in ragione della omessa prova che tra la società X ed il fornitore fosse stato effettivamente concluso un contratto di fornitura.

La Cassazione ha preliminarmente ritenuto improprio, nel caso di specie, il richiamo all'art. 2049 c.c., essendo la fattispecie riconducibile alla ipotesi tipica della responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., segnalando propri precedenti giurisprudenziali nei quali doveva ritenersi sussistente tale responsabilità anche nel caso in cui il terzo non fosse legato da alcun rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario della fornitura.

Tale ultima circostanza induce, a maggior ragione, a ritene ulteriormente rafforzata la responsabilità contrattuale del terzo allorquando alla base vi sia, invece, un effettivo rapporto di dipendenza, come accaduto nel caso in commento.

Ed infatti, il giudice del merito aveva accertato, in primo e secondo grado, l'avvenuta consegna della merce alla società X a seguito dell'ordine effettuato da un dipendente di quest'ultima.

Il giudice di legittimità, nella sentenza qui richiamata, ha evidenziato l'erroneo convincimento del giudice d'appello poiché non fondato sulla corretta applicazione dell'art. 1228 c.c., norma del tutto trascurata, in uno al principio della cd "apparenza colposa", posto che risultava in atti che l'ordinativo proveniva da soggetto titolare, quantomeno in apparenza, di una posizione di dipendenza con la società X alla quale la merce risultava effettivamente consegnata; alcuna valutazione aveva eseguito, poi, il giudice del merito in relazione alla concreta applicazione dei principi di correttezza e buona fede.

L'errore di diritto segnalato dalla Suprema Corte, pertanto, risiede nell'avere il giudice del merito non applicato correttamente le regole in materia di responsabilità degli ausiliari, principio che la stessa Cassazione ha più volte ribadito addirittura in ipotesi in cui non vi fosse alcun rapporto di collaborazione tra il terzo ed il beneficiario della fornitura.

Appare indubbia l'applicazione dell'indicato principio anche in materia di lavoro, allorquando il datore deve considerarsi responsabile per fatto del proprio dipendente anche in termini di responsabilità contrattuale nei confronti del danneggiato, estraneo al detto rapporto, la cui posizione appare tutelabile anche in ragione dell'applicazione dei principi di correttezza e buona fede.

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*Gerardo Mauriello, avvocato specializzato in diritto del lavoro

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