Penale

La responsabilità del titolare del supermercato per il superamento dei limiti massimi di residuo su prodotti alimentari

Nota a Cassazione penale, sez. III - Sentenza 09/02/2021, n. 9406

di Elio Enrico Palumbieri*

La Corte di Cassazione ha condannato il legale rappresentante di una società titolare di supermercati a seguito del rinvenimento di frutta in vendita con limiti di residui di pesticidi superiori a quelli consentiti per legge.
La decisione è particolarmente rilevante perché evidenzia che la responsabilità del titolare può non derivare esclusivamente dalla posizione apicale dallo stesso rivestita.

La fattispecie

La fattispecie trae origine dalla sentenza con la quale il Tribunale di Caltanissetta, il 4 febbraio 2020, aveva affermato, ai sensi degli artt. 5 lettera h) e 6 della L. 30 aprile 1962, n. 283, la responsabilità penale del rappresentante di una s.r.l. che deteneva per la vendita, presso un supermercato siciliano, pesche nettarine con presenza di pesticidi superiori ai c.d. LMR (limiti massimi dei residui) ammessi dalle norme in vigore.

L'analisi della Corte

Con ricorso in Cassazione l'OSA evidenziava, tra le altre motivazioni, che egli svolge le funzioni di amministrazione delegato di una complessa struttura societaria che gestisce, in Sicilia, 51 punti vendita diretti e circa 200 affiliati e che, in ragione del ruolo apicale ricoperto in seno alla suddetta società, egli non potrebbe essere considerato responsabile per la violazione di disposizioni in tema di conservazione degli alimenti, in quanto, in ragione delle notevoli dimensioni dell'azienda, risulterebbe ovvia l'inevitabile suddivisione di compiti all'interno della stessa.

La Corte ha evidenziato che giurisprudenza consolidata ha più volte negato la responsabilità del legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati nel caso in cui questa abbia più articolazioni territoriali autonome e affidate ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, anche in assenza di prova dell'esistenza di un'apposita delega.

Le responsabilità derivanti dalla direzione di un punto vendita o di un reparto, infatti, possono essere desunti dall'organigramma societario, dalle mansioni concretamente esercitate dal lavoratore dipendente e persino dalle corrispondenti previsioni del contratto collettivo di lavoro applicato nell'impresa.

La statuizione di principio

La valutazione sulla responsabilità penale, dunque, non può esulare da una concreta valutazione del giudice basata sulla consistenza della struttura, sulla sua composizione ed organizzazione.

Ne deriva, dunque, che: in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è, per ciò solo, responsabile, sempreché sia dimostrato che essa è articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta.

La dimensione aziendale, dunque, non è da sola sufficiente a presumere, specie nell'ambito della responsabilità penale e dato il principio di personalità della stessa, una sorta di responsabilità da posizione. Al contrario, infatti, il responsabile di un'azienda di grandi dimensioni non può rispondere di operazioni di routine o, comunque, più di dettaglio per il solo fatto di rivestire una posizione apicale.

La decisione della Corte

Ciò nonostante la Corte non ha ritenuto sufficientemente provate le dimensioni e l'organizzazione interna dell'impresa, rigettando il ricorso.

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*A cura di Elio Enrico Palumbieri, Studio legale Palumbieri, Partner 24 ORE Avvocati

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