La retta scolastica si paga a parte
Le spese relative al pagamento della retta dell'istituto scolastico privato frequentato dai figli non sono “ordinarie” e perciò non sono incluse nell'assegno di mantenimento, già stabilito nel suo ammontare dal giudice in sede di separazione. Si tratta di spese “straordinarie”, che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.
Nel caso deciso dalla Corte, i giudici hanno respinto l'appello del padre il quale si opponeva al pagamento della metà delle spese scolastiche sostenute dalla madre, a nulla rilevando la sua contrarietà nella scelta di iscrivere il figlio ad un istituto privato.
Corte d'Appello di Roma - Sezione II civile - Sentenza 19 marzo 2015 n. 1831