Civile

La revisione della patente per idoneità tecnica non presuppone la comunicazione sui punti

Decurtazioni o azzeramento sono disposti dal verbale di contestazione e sussiste l'onere di consultare la propria posizione

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di Paola Rossi

La comunicazione amministrativa della decurtazione dei punti non costituisce presupposto di validità del provvedimento con cui la Motorizzazione civile sospende la patente al fine della revisione per la rivalutazione dell'idoneità tecnica. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione della Cassazione con la sentenza n. 28298/2020.

La vicenda

Si tratta, infatti, del caso di revisione disposta a seguito di tre violazioni nel medesimo anno comportanti la decurtazione di almeno 5 punti patente. Ipotesi diversa rispetto alla revisione disposta per l'azzeramento dei punti e consistente nella frequentazione di corsi di recupero.

La posizione della Suprema corte
Secondo i giudici di Piazza Cavour la comunicazione sulla decurtazione non ha comunque natura provvedimentale, in quanto il punteggio della patente attribuibile al singolo automobilista è sempre verificabile sul sito dell'Anagrafe ed è onere del conducente consultarlo al fine di evitare l'azzeramento e la successiva revisione del permesso. In buona sostanza, la Cassazione con la sentenza n. 28298/2020 ha proprio precisato che la comunicazione della decurtazione non costituisce affatto la fonte giuridica della sanzione amministrativa che è invece rappresentata dal verbale di contestazione a conoscenza del conducente sanzionato.

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