Famiglia

La revoca dell'assegno divorzile non consente di corrispondere in unica soluzione una cifra concordata

La Cassazione con la sentenza n. 5058/21 ha precisato che la cifra sulla quale avevano trovato l'accordo era di 155 mila euro

di Giampaolo Piagnerelli

La revoca dell'assegno divorzile fa venire meno anche gli accordi presi tra gli ex coniugi e corrispondere in una unica soluzione una cifra concordata (155mila euro) rinunciando così alla somma percepita mensilmente. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 5058/21.

I fatti. Venendo ai fatti, a seguito di un accordo di separazione, la ex moglie dichiarava la sua volontà di accettare una somma pari a 155mila euro e di rinunciare contestualmente alla corresponsione dell'assegno divorzile, in tal modo dichiarando di volere dare attuazione alla precedente obbligazione assunta con l'ex coniuge in data 7 dicembre 2001. Si trattava di un atto negoziale di contenuto vincolante valido ed efficace con il quale l'ex marito aveva assunto un'obbligazione alternativa che attribuiva alla ex il diritto di scelta in ogni momento ("quando vorrà").

I Supremi giudici, però, hanno chiarito che la somma che l'ex marito avrebbe dovuto corrisponderle, segnava per donna la rinuncia a un diritto quale quello divorzile, non ancora disposto in sede giurisdizionale. E hanno aggiunto che gli accordi economici in vista del divorzio, tra i quali si inquadra la scrittura del 7 dicembre 2001, "intanto sono efficaci in quanto siano ancorati alla situazione economico- patrimoniale e reddituale dei coniugi e al contesto fattuale esistente al momento della loro stipula, sicché il loro mutamento significativo non permette l'osservanza di pattuizioni rebus sic stantibus".

Successivamente il tribunale con provvedimento esecutivo del 24 aprile 2013 ha revocato l'assegno, facendo venir meno così il diritto della ex e di conseguenza, rendendo privo di efficacia il diritto di opzione che le era stato riconosciuto dall'ex marito con la dichiarazione negoziale del 7 dicembre 2001, in vista dell'imminente regolamentazione dei rapporti post coniugali in sede giurisdizionale.

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