Amministrativo

La ricevuta di mancata consegna della Pec all'amministrazione ne esclude la conoscenza

E anche se la Pa è venuta meno al proprio dovere di mantenere efficiente lo strumento elettronico che il cittadino ha diritto a usare

di Paola Rossi

La sentenza del Tar Sardegna n. 99/2022 respinge la tesi secondo cui vi è prova dell'avvenuta conoscenza da parte dell'amministrazione dell'adempimento del cittadino trasmesso via Pec nei termini se l'invio è "accettato" dal gestore del mittente. E anche nel caso in cui la mail di posta certificata non giunge a destinazione per la mancata manutenzione della casella Pec istituzionale comunicata al mittente con una ricevuta di mancata consegna perché la casella di posta è piena.
Il ricorrente sosteneva, infatti, che avendo inviato entro i termini le proprie osservazioni all'indirizzo Pec del Comune a nulla rileverebbe la mancata consegna delle stesse per l'impossibilità derivante dalla saturazione della capienza massima della casella di posta elettronica. Ossia il privato cittadino avrebbe pienamente assolto al proprio onere di diligenza con l'effettuazione dell'invio della pec, mentre l'amministrazione sarebbe venuta meno al proprio dovere di mantenere in buon ordine l'indirizzo mail certificato assicurandone il funzionamenteo e precisamente la ricezione degli atti, attravverso la periodica manutenzione della casella di posta certificata compresiva dell'attività di "svuotamento".
Ma tale mancanza della Pa che ha impedito la ricezione dell'atto del privato - in assenza di specifica norma di legge - non può essere equiparata all'avvenuta conoscenza.

Invio Pec alla Pa
Il documento informatico si intende pertanto consegnato al destinatario solo quando la Pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna. E anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario. Come il caso della casella di posta piena.
Ha chiarito la sentenza che la trasmissione di un documento mediante posta elettronica certificata si realizza in due fasi:
- la spedizione attestata dalla ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente (ricevuta di invio) e
- la consegna al destinatario che è attestata dalla successiva ricevuta di consegna.
La normativa cui riferirsi è quella dettata dal Dlgs 7 marzo 2005 noto come "Codice dell'amministrazione digitale" (in particolare agli articoli 6, 45 e 48).
Le regole poste mirano da un lato a tutelare il mittente considerando adempiuto da parte di costui l'onere di trasmissione con decorrenza dalla data e dall'ora dell'avvenuta accettazione del messaggio di posta da parte del proprio gestore (ricevuta di invio), dall'altro a tutelare il destinatario della comunicazione perché la consegna presuppone che il messaggio sia "reso disponibile" nella casella di posta elettronica del destinatario (ricevuta di consegna), "salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo" (articolo 6 del Codice).

Quando la spedizione con pec non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna generata dal sistema, è escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale può restare peraltro completamente ignaro anche dell'impossibilità di recapitargli la Pec: nettamente diverso dal caso in cui ci si avvalga del sistema postale cartaceo.

Sussiste però un diritto dei cittadini all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche Amministrazioni, a fronte del quale vi è dunque un dovere di queste ultime di consentire che tale uso sia effettivamente garantito. Ma in caso di non adempimento da parte della Pa non scatta la presunzione della conoscenza sul contenuto dell'atto.

Conclusioni sul ricorso deciso
Quindi rispetto al caso deciso viene affermato che se il cittadino cui sono stati comunicati i motivi ostativi a una propria istanza invia osservazioni all'amministrazione competente tramite Pec, ma viene informato con ricevuta della mancata consegna delle stesse è tenuto a procedere a un nuovo inoltro nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra privati e Pa: non scattando in capo a quest'ultima alcuna presunzione di conoscenza di un atto per il quale il cittadino sia stato informato che l'invio non è andato a buon fine. Conclude il Tar facendo rilevare che in una siffatta situazione l'adempimento - non andato a buon fine - prova il rispetto dei termini da parte del privato, ma non ne coltiva l'interesse e quindi non incide sulla legittimità della relativa e conseguente decisione amministrativa.

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