La ricognizione del debito con Registro all’1%
La ricognizione di debito è da considerarsi atto con natura dichiarativa e indipendente dall'imposta di registro liquidata in relazione al rapporto giuridico sottostante; pertanto la tassazione è da applicarsi in misura proporzionale (1%). Questo il principio della sentenza della Ctr Milano 3623/2018 ( presidente Labruna /relatore Piombo).
La questione controversa aveva ad oggetto l'impugnazione proposta da una Srl, avverso un avviso di liquidazione con cui l'agenzia delle Entrate liquidava l'imposta di registro relativamente ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale; il focus della lite ruotava intorno alla tassazione proporzionale dell'enunciazione di un atto di ricognizione di debito su pagamenti non effettuati.
Il ricorrente, a fondamento dell'impugnazione, fra i vari motivi, eccepiva l'illegittimità della tassazione per l'applicabilità alla fattispecie del principio di alternatività Iva/Registro ( ex articolo 40 del Dpr 131/1986), doglianza che veniva accolta in Ctp.
Il Collegio regionale , chiamato in causa dalla parte pubblica, decide di riformare la decisione citando a supporto la giurisprudenza di legittimità.
In particolare la Ctr costruisce l'iter motivazionale sul fatto documentato in atti dalle stesse allegazioni al “ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo” , a suo tempo richiesto e ottenuto dalla ricorrente, nel quale si affermava che il credito azionato aveva formato oggetto di “ espresso riconoscimento di debito”. A questo assunto i giudici ricollegano i principi enunciati dai giudici di legittimità: in tema di imposta di registro, alla ricognizione di debito, in quanto atto avente natura dichiarativa , è applicabile l'aliquota dell'l% fissata per tale specie di atti dall'articolo 3 della Tariffa allegata alDpr 131/1986 ( Cassazione 16829/2998, 12432/2007), ciò indipendentemente dall'imposta di registro liquidata in relazione al decreto ingiuntivo esecutivo emesso in base alla stessa ricognizione di debito, che va tenuta distinta (Cassazione 17808/2017).
Il Collegio regionale accoglie, dunque, la tesi dell'Ufficio circa l'inapplicabilità alla fattispecie del principio di alternatività Iva/Registro , stante l'autonomia dell'atto di riconoscimento del debito rispetto al rapporto giuridico sottostante, con conseguente applicazione dell'aliquota proporzionale ( 1%) sulle somme specificate nell'atto dichiarativo.
La Ctr Lombardia si era già espressa sul tema in senso conforme con la sentenza 2439/2017 (anche Ctp Milano 1654/2017). In senso contrario la stessa Ctr con sentenza 2488/2017 ha considerato illegittima l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sia in quanto l'atto di ricognizione di debito non costituisce una novazione dell'obbligazione precedente sia nel caso in cui l'atto sottostante sia stato già sottoposto a Iva; ed ancora la Ctp Milano con la sentenza 2708/2017 ha affermato che l'atto di ricognizione del debito non ha contenuto patrimoniale, avendo soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto e la tariffa applicabile non può prescindere dalla valutazione dello stesso e,conseguentemente, se un'operazione è assoggettata a Iva deve scontare l'imposta di registro in misura fissa.