L’indennità di trasferta spetta al lavoratore inviato temporaneamente a lavorare fuori dal comune della sede di lavoro, indipendentemente dalle ragioni dell’invio. Anche nel caso in cui il trasferimento sia motivato dall’adempimento dell’obbligo del datore di lavoro di ricollocare il dipendente in mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa, tale assegnazione è considerata come dettata da “esigenze di servizio”. La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza 1907 del 2026, ...

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