Penale

La ricusazione del giudice penale

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Processo penale - Soggetti - Giudice - Ricusazione - Causa prevista all'art. 37, comma 1, lett. b) Cpp -Configurabilità.
In materia di ricusazione ex articolo 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000, l'attività valutativa destinata a pregiudicare la posizione di imparzialità del giudice è quella che abbia trovato espressione in un precedente giudizio che sia stato condotto sull'identico fatto e nei confronti del medesimo soggetto e per un grado di accertamento non integrato da mera incidentalità ed occasionalità; il fatto, anche ove sia contestata nei due giudizi una fattispecie associativa o a concorso necessario, deve infatti ricevere in entrambi connotazione piena e significativa del fenomeno indagato nel carattere eccezionale dell'istituto della ricusazione.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 24 luglio 2018 n. 35264

Esecuzione penale - Ricusazione - Articolo 37 c.p.p. - Post sentenza C. cost. n. 283/2000 - Ipotesi della identità delle fonti probatorie.
Non dà luogo a ipotesi di ricusazione del giudice, ai sensi dell'articolo 37 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 24 luglio 2018 n. 35270

Giudice - Ricusazione - Casi - Concorso di persone nel reato - Processi separati - Precedente decreto di archiviazione nei confronti di un concorrente nel reato - Successivo giudizio nei confronti di altro concorrente - Ricusazione del giudice - Configurabilità - Condizioni.
Integra la causa di ricusazione di cui all'articolo 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (come inciso da Corte cost., sent. n. 283 del 2000) la circostanza che il medesimo magistrato, chiamato a valutare la posizione di un imputato nell'udienza preliminare, abbia già pronunciato decreto di archiviazione nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di tale provvedimento risultino espresse - anche se “per relationem” alla richiesta di archiviazione del P.M. - valutazioni di merito sui fatti ascritti al soggetto sottoposto a giudizio, a nulla rilevando che dette valutazioni possano risultare ultronee, o comunque non funzionali alla coerenza e completezza della motivazione del decreto.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 18 novembre 2014 n. 47586

Giudice - Ricusazione - Casi - Concorso di persone nel reato - Processi separati - Precedente sentenza di patteggiamento nei confronti di un concorrente nel reato - Successivo giudizio nei confronti di altro concorrente - Ricusazione del giudice - Configurabilità - Condizioni.
Integra propriamente una causa di integrazione, ex articolo 37, comma primo lett. b), cod. proc. pen. (come inciso da Corte cost., sent. N. 283 del 2000) e non una causa di incompatibilità di cui all'articolo 34 cod. proc. pen. la circostanza che il medesimo magistrato chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio.
• Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 3 settembre 2014 n. 36847

Procedimento penale - Ipotesi di incompatibilità del giudice - Giudice del dibattimento - Pronuncia di patteggiamento in separato procedimento nei confronti di un concorrente necessario - Incompatibilità - Sussistenza.
L'ipotesi di incompatibilità del giudice derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 34, comma 2°, del Cpp, «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nel confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata» - sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario dello stesso reato.
• Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 3 settembre 2014 n. 36847

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