Civile

La riforma del processo civile alla Camera - Verso il superamento del sistema dei "filtri"

Il Governo si accinge a porre la questione di fiducia. Le votazioni inizieranno dopo il via libera al dl bollette

di Francesco Machina Grifeo

Inizia oggi alla Camera la discussione sulla riforma del processo civile già approvata al Senato. Il disegno di legge "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" è una delle norme bandiera del Pnrr ed ha come obiettivo la riduzione del 40% dei tempi del processo. Il testo è blindato e viaggia speditamente verso l'approvazione finale dopo che, nei giorni scorsi, la Commissione giustizia ha dato il via libera al testo respingendo tutti gli emendamenti. Il provvedimento è stato accolto in modo ambivalente dagli avvocati che hanno posto l'accento sul rischio di ridurre le garanzie della difesa per favorire un efficientismo giurisdizionale che andrebbe a scapito dei cittadini.

Fra le novità del procedimento, per esempio, l'articolo 1 al c omma 8 individua i principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello che, si legge nel Dossier parlamentate, sono "finalizzati a scoraggiare impugnazioni pretestuose ed a semplificare le procedure, improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza".

In particolare, la riforma comporterà il superamento dell'attuale disciplina del c.d. filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta. La manifesta infondatezza dovrà essere dichiarata con sentenza succintamente motivata, anche mediante rinvio a precedenti conformi, a seguito di trattazione orale. Si interverrà anche con la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l'esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell'impugnazione o di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione. Prevista anche la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, giudice designato dal presidente del collegio e deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione. E la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Il legislatore delegato dovrà poi prevedere che siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico, nell'atto di citazione, le indicazioni prescritte a pena di inammissibilità per gli atti introduttivi dell'appello.

Nel giudizio in Cassazione l'articolo 1, comma 9, detta principi e criteri di delega che prevedono la soppressione della Sezione c.d. filtro con l'attribuzione della relativa competenza alle sezioni semplici. Viene previsto un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, il Governo dovrà prevedere che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, che dovrà essere comunicata agli avvocati delle parti e che dovrà contenere l'indicazione sommaria delle ragioni poste a base di tale proposta. Qualora nessuna delle parti chiederà la fissazione della camera di consiglio nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenderà rinunciato. A seguito di tale rinuncia, il giudice pronuncerà decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero, in favore della parte soccombente che non presenta la richiesta di fissazione della camera di consiglio, dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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