Penale

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Appello proposto dal PM – Sentenza di assoluzione in giudizio abbreviato – Erronea valutazione di prove dichiarative in primo grado – Rinnovazione istruttoria dinanzi al giudice di appello – Obbligo.
L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria, principalmente con riguardo all'appello seguente ad un giudizio dibattimentale, deve trovare applicazione anche all'impugnazione proposta dall'accusa avverso una sentenza assolutoria pronunciata a conclusione di un giudizio abbreviato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia stato posto in discussione dal PM appellante. In tal caso, il giudice dell'appello deve esercitare i suoi poteri di integrazione probatoria adottabili anche nel rito speciale del giudizio abbreviato, essendo irrilevante il fatto che gli apporti dichiarativi siano stati trattati in primo grado solo da atti di indagine o da semplici integrazioni probatorie.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2017 n. 18620

Appello proposto dal PM – Sentenza di assoluzione in giudizio abbreviato – Erronea valutazione di prove dichiarative in primo grado – Ribaltamento del proscioglimento in condanna - Rinnovazione istruttoria dinanzi al giudice di appello.
In vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, il giudice d'appello ha il dovere di disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione istruttoria e quindi l'esame di tutte le fonti di prove dichiarative ritenute decisive in primo grado. Tale obbligo discende non tanto e non solo dalla necessità di un'interpretazione adeguatrice rispetto ai principi della CEDU, bensì prima ancora dal rispetto del criterio generale – ispiratore delle decisioni del giudice penale – implicante l'obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogniqualvolta, di fronte ad una diversa qualificazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo per l'imputato, il giudice di appello non abbia provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dinanzi a sé nei casi di difforme valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2017 n. 18620

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Assoluzione - Appello - Condanna - Rinnovazione istruttoria - Necessità - Esclusione.
Il giudice d'appello può ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado senza obbligo di rinnovazione del dibattimento, a condizione che l'imputato avesse scelto in origine il rito abbreviato non condizionato. Ad affermarlo è la Cassazione che stabilisce, dunque, la non incompatibilità tra accertamento cartolare e principio del ragionevole dubbio. Nel caso di specie, si trattava di un processo per violenza sessuale su minore in cui l'imputato venne assolto dinanzi al Gup sulla base della valutazione anche della testimonianza delle bimba, assunta nelle forme dell'incidente probatorio. In appello, invece, i giudici pronunciavano una sentenza di condanna all'esito di una rivalutazione cartolare del fascicolo del Gup. Per la Corte, sarebbe incoerente imporre al giudice di secondo grado di «rinnovare» un dibattimento mai svolto davanti al Gup, e quindi trasformare solo in appello un giudizio «cartolare» scelto e in ultima analisi ”imposto” dallo stesso imputato.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242

Impugnazioni – Appello – Dibattimento – Rinnovazione dell'istruzione - In genere - Sentenza assolutoria fondata su prove dichiarative - Appello del pubblico ministero o della parte civile - Onere di chiedere la rinnovazione dell'istruttoria per una diversa valutazione delle prove - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione.
In caso di appello avverso sentenza assolutoria fondata su prove dichiarative è onere del pubblico ministero ovvero della parte civile impugnante, nell'ottica del rispetto dei ruoli assunti dalle parti nel procedimento di gravame, chiedere, unitamente alla riforma della sentenza impugnata, la rinnovazione di ufficio dell'istruttoria dibattimentale affinchè il giudice possa procedere ad un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove poste a fondamento della pronuncia di primo grado. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che il mancato assolvimento dell'onere non determina l'inammissibilità dell'appello).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 29 settembre 2016 n. 40798

Procedimenti speciali – Giudizio abbreviato – Appello in genere - Rinnovazione dell'istruttoria in appello - Ambito entro cui può disporsi - Parametro valutativo di riferimento - Assoluta necessità - Indicazione di prova sopravvenuta - Caratteri.
Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'articolo 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale “novità” del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave “prospettica” sopra indicata.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1° marzo 2016 n. 8316

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