Civile

La rinuncia all’azione determina la cessazione della materia del contendere

E avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante

di Maurizio De Giorgi

Afferma in sentenza il Tribunale di Asti (sentenza 28 ottobre 2025, n. 520) il principio, in punto di diritto, secondo cui la rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.

Mancanza della forma

L’atto di rinuncia all’azione non richiede...