Lavoro

La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore deve essere esplicitata

La mancata remunerazione deve avvenire per fatti concludenti e non dalla sola mancata richiesta dell'emolumento

di Giampaolo Piagnerelli

Illegittimo il licenziamento dell'amministratore di una spa che pretenda il pagamento del proprio lavoro, tesi questa contestata dall'azienda secondo cui il rapporto doveva considerarsi a titolo gratuito. Dal clamore suscitato dall'evento l'azienda ha rilevato che tra le parti non potesse esserci più fiducia e ciò apriva al licenziamento per giusta causa. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n.21172/21.

La tesi degli Ermellini
E' vero - spiegano i Supremi giudici - che nelle società di capitali deve considerarsi legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico. Tuttavia il venir meno del diritto dell'amministratore al compenso può discendere anche dalla rinuncia dell'interessato. Rinuncia che non deve essere necessariamente espressa. Essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente (i cosiddetti facta concludentia) del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. E così per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo unico la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto. La Cassazione precisa, quindi, che non è sufficiente la mera inerzia o il silenzio. Nella fattispecie, la condotta meramente omissiva dell'amministratore non poteva assumere il significato di una manifestazione di volontà in forza delle sole motivazioni (mancata previsione nel verbale) che l'avevano generata.

Principio di diritto
La Cassazione così ha espresso il principio di diritto secondo cui: "la rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno tenuto".

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