Rassegne di Giurisprudenza

La riparazione di un'imbarcazione non presuppone il pagamento per la custodia del bene

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto d'opera - Riparazione di un'imbarcazione - Custodia del bene - Diritto ad un compenso per la custodia del bene - Esclusione - Necessaria espressa pattuizione tra i contraenti.
Nel contratto concluso per la riparazione di un'imbarcazione che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio e strumentale rispetto all'obbligazione di riparazione opera la presunzione di gratuità della medesima che viene meno solo nel contratto di deposito in cui la prestazione di custodia costituisce l'oggetto dell'obbligazione principale. Pertanto, al di fuori di questa ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di una espressa pattuizione.
•Corte di cassazione, sezioneVI 2 civile, ordinanza 4 giugno 2021 n. 15723

Contratti in genere - Contratto complesso o innominato o misto contratto concluso con l'autoriparatore - Natura - Obbligo di custodia - Carattere accessorio - Conseguenze.
Nel contratto concluso con l'autoriparatore, che ha natura di prestazione d'opera in cui l'obbligazione di custodia ha carattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principale di riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, la quale viene meno solo nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione di custodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale), allorché il depositario sia tale di professione; al di fuori di questa ipotesi, pertanto, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quello dovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressa pattuizione in tal senso.
•Corte di cassazione, sezione VI 3 civile, ordinanza 27 agosto 2020 n. 17918

Contratto in genere, atto e negozio giuridico - Contratto di riparazione d'autovettura - Mancato ritiro del veicolo nel termine stabilito - Obbligo di custodia - Persistenza
In tema di contratto di riparazione d'autovettura, la pattuizione con cui si stabilisce un termine per il ritiro del veicolo riparato non comporta, una mila scaduto detto termine e in mancanza di un patto limitativo della responsabilità, il venir meno dell'obbligo di custodia fino a quando il debitore non abbia eseguito il deposito liberatorio previsto dalla disciplina in tema di mora credendi.

•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 6 maggio 2010 n.10956

Contratti singoli - Contratti tipici - Deposito - Perdita della cosa data in custodia - Autoriparatore - Obbligo di custodia e di riconsegna - Configurabilità - Conseguenze - Onere della prova circa la non imputabilità dell'inadempimento - Sussistenza - Pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - Incidenza sull'onere della prova - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
L'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale; nè la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 6 maggio 2010 n.10956