Penale

La sanatoria edilizia non cancella la sanzione per le irregolarità antisismiche

Infatti la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo

di Giampaolo Piagnerelli

“Gli elaborati progettuali depositati presso lo sportello unico dopo aver conseguito la “sanatoria” non estinguono la contravvenzione antisismica. Quest’ultima, infatti, punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l’effetto estintivo è limitato dalla norma alle sole contravvenzioni urbanistiche”. 

La specifica disciplina antisismica

Secondo quanto disposto dalla Cassazione (sentenza n. 2923/26), infatti, diversamente da quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo. Non vi sono, dunque, effetti estintivi conseguenti alla regolarizzazione postuma delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica, ma neppure effetti propriamente sananti, posto che manca una procedura che consenta all’interessato di richiedere una autorizzazione postuma. Di conseguenza, il rilascio postumo, da parte della competente Autorità amministrativa, dell’autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione prevista dall’articolo 94 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380.

La tenuità del fatto

L’imputato, inoltre, ha appellato la sentenza del Tribunale per non aver concesso la tenuità del fatto (articolo 131-bis del cp). A tal proposito i Supremi giudici si sono trovati in accordo con il Tribunale che ha escluso i presupposti per una pronuncia di proscioglimento in base all’articolo 131-bis del codice penale, facendo leva su un duplice ordine di argomenti. Gli Ermellini ricordano, infatti, da un lato, la non tenuità dell’offesa, in considerazione del tipo di lavori effettuati (posa in opera di una scala di cemento armento, demolizione di una parte muraria non minimale con riposizionamento abusivo di porta e finestre, ricostruzione della porzione di un solaio e realizzazione di una parete), e del fatto che i lavori in assenza di progetto di variante sono stati realizzati su un teatro, ossia su edificio destinato a pubblico ritrovo, con conseguente pericolo non minimale per l’incolumità pubblica; dall’altro, la pluralità degli illeciti realizzati in tempi diversi, circostanza questa indicativa della non occasionalità della condotta illecita.

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