Penale

La scritta "Italy" sul bene prodotto all'estero integra il reato di contraffazione

Secondo la Cassazione non è necessaria la dicitura "made in Italy"

di Giampaolo Piagnerelli

La dicitura "Italy" su dei tubi in gomma prodotti da una società turca è ingannevole, perché fa pensare alla realizzazione del bene in Italia. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 23850/22.

La vicenda
Nel caso di specie , in mancanza di indicazioni grafiche o etichette relative alla provenienza estera, il tribunale di Trieste, ha ritenuto che la stampigliatura sulla merce della scritta "Italy" configurava la fattispecie penalmente rilevante contestata (articolo 517 cp – vendita di prodotti industriali con segni mendaci"), visto l'ingannevole richiamo alla sua produzione in Italia senza che a tal fine potesse ritenersi essenziale la mancanza della precedente dicitura "made in…", tenuto conto che la scritta in questione non avrebbe avuto altre ragioni di esserci se non quella di trarre in inganno i consumatori. La Cassazione conclude, quindi, ritenendo che si tratta di uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell'imprenditore titolare o licenziatario, in modo da "indurre il consumatore a ritenere che il prodotto fosse di origine italiana in base alla normativa europea sull'origine".

Cosa dispone la legge 132/2012
La Cassazione per fare maggiore chiarezza in materia ha richiamato quanto disposto dall'articolo 4, comma 49-bis della legge di conversione n. 134/2012. In base a quest'ultima "costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotta o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficiente a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero, senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o licenziatario del marchio circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione di prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale".

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