Amministrativo

La scuola non può rivolgersi ai giudici contro le decisioni degli uffici periferici del Miur

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di Paola Rossi

Qualsiasi contrasto tra un istituto scolastico e il Miur va risolto in via amministrativa e non giurisdizionale. Questo perché - secondo la sentenza n. 1769 emessa il 20 marzo da Palazzo Spada - il rapporto tra singole scuole e amministrazione centrale statale è di tipo interorganico e non intersoggettivo. E, a nulla rileva - secondo Palazzo Spada - che gli istituti scolastici godano di autonomia didattica e organizzativa in base alla riforma della scuola. Autonomia prevista dall'articolo 21 della legge 59/1997 e attuata dal regolamento del Dpr 275/1999.

Il ricorso - È stato così respinto il ricorso di un liceo scientifico contro l'attivazione di un corso liceale di «scienze applicate» presso un istituto tecnico e contro l'obbligo di concordare con lo stesso Itis l'eventuale istituzione di un eguale corso di studi. Il Tar ammette e accoglie il ricorso mentre il Consiglio di Stato lo considera inammissibile per la mancanza di legittimazione processuale - senza mettere in dubbio che le scuole abbiano personalità giuridica - e accoglie così l'appello. Insomma, il liceo se voleva contestare la scelta dell'Ufficio scolastico regionale, avrebbe dovuto affidarsi a rimedi amministrativi e non giurisdizionali.

L'atto contestato - Nel mirino del ricorso al Tar - che ha dato ragione al liceo scientifico - c'era il decreto del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale che aveva previsto la trasformazione di un Istituto tecnico in uno di “Istruzione superiore” con contestuale istituzione del corso liceale di “scienze applicate” (cosiddetto progetto Brocca). La goccia che deve aver fatto traboccare il vaso a favore dell'impugnazione del decreto deve essere stata la contestuale previsione secondo cui il liceo scientifico ricorrente per potere a sua volta istituire un corso di studi scienze applicate del progetto Brocca avrebbe dovuto prima concordare proprio col trasformato Istituto Superiore «criteri e modalità al fine di evitare sovrapposizioni e frammentazione dell'offerta formativa tenendo conto della reale ricettività delle scuole».

Le motivazioni di Palazzo Spada - La sentenza del Consiglio di Stato rigetta in particolare l'argomento secondo il quale verrebbe violato l'articolo 24 della Costituzione che ammette «tutti» alla tutela giurisdizionale per difendere i propri diritti o interessi legittimi. Di fatto per Palazzo Spada in quella locuzione tutti non sono ricomprese le scuole in rapporto al Miur in quanto esse ne sono un'articolazione e le querelle tra questi enti sono tra organi di uno stesso soggetto. A riprova di tale ultima considerazione il Consiglio di Stato mette in evidenza un'altra norma della Carta costituzionale è cioé l'articolo 117 sulla ripartizione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni secondo cui, al terzo comma, l'autonomia delle istituzioni scolastiche ne è esclusa essendo di conseguenza esclusiva statale. Questa la conclusione di Palazzo Spada su una questione che riconosce essere comunque una novità.

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