Responsabilità

La scuola non risponde dell'incidente all'alunno nel tratto bagno-classe

La responsabilità per l'istituto sussiste quando c'è una pericolosità dei luoghi

di Giampaolo Piagnerelli

La scuola non risponde dell'incidente occorso a un alunno nel tragitto bagno-classe quando nel percorso non siano presenti elementi che possano aver indotto la caduta. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 15190/23.

La vicenda
Una ragazza di 12 anni aveva subito un incidente all'interno dell'istituto scolastico mentre tornava dal bagno verso l'aula, cadendo dalle scale e riportando la frattura della tibia.

La sentenza della Cassazione

Prima che la vicenda arrivasse davanti alla Cassazione in sede di merito la Corte d'appello aveva condiviso il giudizio del primo giudice secondo cui, nella fattispecie la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l'autonomia e la capacità di deambulazione e non sussistevano situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell'evento dannoso (come, ad esempio, la contemporanea presenza di più allievi), inoltre non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi , tipo l'usura dei gradini o la presenza di sostanze scivolose su di essi.

In base a quanto detto dunque la Suprema corte esclude la violazione da parte dell'istituto del dovere di vigilanza, non essendo esigibile dallo stesso una sorveglianza continua dell'allieva nel tratto che separava il bagno dall'aula di lezione, e pertanto afferma che l'evento dannoso è imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della giovane.

Le conclusioni

I Supremi giudici hanno precisato infine che l'onere probatorio della amministrazione avrebbe potuto ritenersi sussistente solo in presenza di precise allegazioni della danneggiata dirette a individuare la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi.

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