Civile

Sentenza che riduce rendita catastale, efficacia retroattiva e sostituzione di quella attribuita dall'Agenzia

I giudici di Palazzaccio hanno pertanto confermato l'efficacia ex tunc del giudicato che ha rivisto la potenzialità reddituale di un fabbricato a seguito di contestazione giudiziale del proprietario

di Giuseppe Durante*

Ai fini della determinazione della base imponibile IMU la rendita catastale accertata sulla base della sentenza passata in giudicato si applica retroattivamente, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata e non dal momento dell'annotazione della nuova rendita agli atti catastali. E' quanto ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n°18637 del 9 giugno 2022 .

I giudici di Palazzaccio hanno pertanto confermato l'efficacia ex tunc del giudicato che ha rivisto la potenzialità reddituale di un fabbricato a seguito di contestazione giudiziale del proprietario. La ratio dell'orientamento palesato dagli Errmellini rinviene nel caso di specie, dalla considerazione che la sentenza pronunciata dal giudice tributario ha attestato sub judice, non escludendo l'ausilio di consulenti tecnici appositamente nominati dalle parti e dallo stesso giudicante l'erronea parametrazione della rendita catastale così come determinata dall'Agenzia del Territorio illo tempore.

Nel caso di specie, la sentenza depositata dal giudice tributario ha una valenza modificativa del parametro catastale che dovrà, pertanto, andare a sostituire quello errato, dalla data di attribuzione dello stesso da parte dell'Agenzia del territorio.

Tanto deddotto, anche il calcolo dell'IMU dovrà essere rivisto in considerazaione della efficacia retroattiva del giudicato , concretizzando una possibile ipotesi di rimborso in favore del contribuente nel caso in cui, quest'ultimo, abbia effettuato i versamenti periodici del tributo tra acconto e saldo sulla base della rendita catasatale errata poiché considerata dal giudice tributario eccessiva rispetto alla effettiva potenzialità reddituale dell'immobile considerato.

Il caso
Il caso di specie sottoposto al vaglio della Suprema Corte traeva origine dall'impugnazione da parte di un contribuente dell'avviso di liquidazione dell'IMU con cui il Comune aveva richiesto il pagamento della maggiore imposta per il 2013 sulla base della rendita catastale rettificata dall'Ufficio-Territorio, a seguito di dichiarazione Doc.fa. presentata dal contribuente e in atti dal 2011. Il Comune impositore nel calcolo IMU non ha tenuto conto che, nel frattempo, era intervenuta una sentenza passata in giudicato con la quale è stata accertata una minore rendita catastale. In sede di gravame, i giudici di appello avevano ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio tributi del Comune, ritenendo applicabile il principio generale secondo cui le rettifiche finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo solo nelle ipotesi in cui la correzione riguarda errori di fatto, evidenti e incontestabili da parte dell'Ufficio e da questi riconosciuti; ove, invece, l'errore è stato compiuto dal contribuente, la nuova rendita rettificata esplica la sua efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente; nella specie, secondo i giudici del gravame non si trattava di errore attribuibile all'Ufficio, ma di un riesame della rendita proposta dallo stesso contribuente.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell' Ordinanza N°18637 del 9 giugno 2022

Con riferimento alla casistica di cui si tratta, la Corte di Cassazione, dopo aver chiarito che oggetto del giudizio era " la questione se la rendita catastale risultante da sentenza passata in giudicato abbia efficacia retroattiva sin dalla data di attribuzione della rendita errata o, quantomeno, dalla data dell'introduzione del giudizio di opposizione, oppure abbia efficacia soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa, con conseguente messa in atti" ha ritenuto opportuno nel caso di specie, cassare la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente.In particolare, i giudici di legittimità hanno dapprima ricordato come "nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda giudiziale se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento" .Con riferimento alla casistica che ci occupa, la determinazione della rendita catastale così come quantificata sub judice con sentenza passata in giudicato, oggetto di contesa tra le parti, costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione della stessa; quindi, la stessa renditaè la sola sulla quale deve e può essere calcolata dal Comune impositore l'imposta effettiva, dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella "messa in atti" sin dal momento della determinazione da parte dell'Ufficio erariale.In altre parole, secondo i giudici di Palazzaccio, nel caso in cui la rideterminazione della rendita catastale non è riconducibile ad un riesame della stessa dovuto a sopravvenute modifiche strutturali dell'immobile che in quanto tali hanno reso inidonea (non più rappresentativa) la vecchia rendita catastale per rappresentare la potenzialità reddituale effettiva del fabbricato, il nuovo parametro catastale così come quantificato dal giudice tributario ha efficacia retroattiva, andando, pertanto, a sostituire la rendita catastale errata dalla data di messa in atti della stessa da parte dell'Agenzia del territorio.

In altre parole, la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui: "In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale".

La sentenza in commento appare sicuramente condivisibile, avendo i giudici di legittimità confermato un orientamento già espresso in altre pronunce (Cfr. Cass. sentenza n. 11439/2010 ; sentenza n. 4334/2015 ).Con riferimento al caso di specie, il Comune impositore, nella determinazione delal base imponibile ICI (ex art.5, comma 4 del D.lgs.n°504/1992), non poteva non tener conto della sopravvenuta modifica della rendita catastale riconducibile all'immobile oggetto di contesta con l'Agenzia del territorio. Per cui, il giudice di appello ha fatto mal governo dei principi generali sopra richiamati, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento del Comune con il quale l'ente impositore ha richiesto la maggiore ICI non versata dal contribuente per il periodo d'imposta 2013.

*Prof. Avv. DURANTE Giuseppe Professore a contratto in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia l'Università LUM "G. De Gennaro" in Bari- Avvocato Tributarista- Pubblicista

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