LA SERVITÙ DI PASSAGGIO PER ACQUA E LUCE
Premesso che l’esistenza di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso non implica in automatico che sia consentito fare un uso diverso o più ampio del proprio diritto di servitù, con un aggravio sul fondo vicino (il cosiddetto “fondo servente”), la legge prevede la possibilità di imporre il passaggio sia di linee elettriche che di tubazioni per l’acqua. Certo è che ottenere l’assenso del condominio, sul cui terreno le tubature dovrebbero passare, faciliterebbe la costruzione dei necessari allacciamenti. In assenza di accordo tra le parti, la servitù potrà essere comunque costituita in modo coattivo, ma in questo caso occorrerà un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda, in particolare, le condutture elettriche, l’articolo 1056 del Codice civile prevede che ogni proprietario debba consentirne il passaggio per i propri terreni, in conformità alle leggi in materia. Pertanto, una volta ottenuta l’autorizzazione alla costruzione della linea elettrica, il condominio non potrà opporsi al suo passaggio coattivo. Meno semplice, invece, è la questione circa la possibilità di costituire una servitù di passaggio coattivo di condutture idriche perché, oltre a necessitare dell’esistenza di taluni presupposti (articolo 1037), l’articolo 1033 dello stesso Codice prevede delle limitazioni quando il passaggio venga effettuato su case, cortili, giardini ed aie, a meno che non vi sia un’interclusione assoluta non altrimenti eliminabile.