Civile

La sofferenza con altra banca non pregiudica lo stop alle rate

Sì alla sospensione del mutuo per una titolare di un hotel fermo per pandemia

di Annarita D’Ambrosio

Sì all’accesso alle misure di sostegno economico previste a causa delle conseguenze del Covid per la proprietaria di un hotel sul litorale di Jesolo, rivoltasi al Tribunale di Torino perché la banca le aveva respinto la richiesta di sospensione del mutuo, ritenendola soggetto con posizioni debitorie deteriorate.

Titolare di un mutuo presso Intesa Sanpaolo di poco più di un milione di euro, l’imprenditrice, come altre del settore, aveva patito lo stop dell’attività a marzo 2020, con le cancellazioni improvvise e a pioggia, e per questo a fine marzo 2020 aveva chiesto all’istituto bancario di avvalersi delle misure previste dal Dl Cura Italia (18/2020) con immediata sospensione del pagamento delle rate in scadenza, rate che fino al febbraio 2020 erano state puntualmente onorate.

L’aiuto da parte della banca era di fatto arrivato tramite la concessione di una sospensione di 12 mesi delle rate, ma l’istituto riteneva non fossero applicabili le misure del Cura Italia in quanto la ricorrente era appunto classificata tra i soggetti con esposizioni debitorie deteriorate, come tali esclusi dai benefici secondo l’articolo 56 dello stesso decreto 18/2020, convertito nella legge 27/2020.

Aveva contestato il diniego la donna, anche in considerazione della rinegoziazione di quel mutuo avvenuta nel 2018, con una posizione classificata di «inadempienza probabile forborne», ovvero che sarebbe stato possibile ritenere in bonis decorsi 12 mesi.

In realtà la sofferenza dell’imprenditrice era presso un altro istituto per un contenzioso legato ad un contratto di leasing, ed era in via di definizione, come la stessa Intesa Sanpaolo aveva poi espressamente riconosciuto.

Dunque il Tribunale ha accolto la richiesta dell’imprenditrice.

Nel ricordare l’eccezionalità del Covid ed il grave turbamento economico prodotto dalla pandemia, il giudice precisa che la posizione della ricorrente era già nota all’istituto bancario, il quale non può «operare interpretazione estensiva della previsione dell’articolo 56 Dl Cura Italia, ricomprendendovi la posizione personale del titolare dell’impresa». Il comma 4 del citato articolo fa esplicito riferimento alle esposizioni dirette del cliente verso l’istituto bancario e «non a tutte le esposizioni di quest’ultimo» per attrazione.

Dunque all’imprenditrice è stata riconosciuta la sospensione delle rate del mutuo ex articolo 56 Dl 18/2020, il cui termine è stato successivamente prorogato dal comma 248 della legge di Bilancio 2021 al 30 giugno 2021.

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