Penale

La sospensione del decorso dei termini prevista dal Decreto "Cura Italia" non si applica all'imputato sottoposto a misura di sicurezza detentiva

Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. II, 11.12.2020, n. 35467

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di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis *

Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha osservato che "nei procedimenti penali in cui l'imputato sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dal legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse del ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Velletri. Essendo in essere una misura di sicurezza detentiva doveva, secondo il ricorrente, ritenersi inoperante la sospensione dei termini per impugnare disposta dalla normativa emergenziale di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il difensore dell'imputato proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 18 del D.L. n. 18/2020, invocando la tempestività dell'atto di appello proposto. In particolare, il ricorrente deduce che il riferimento ai procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive è generico – non comprendendo espressamente i procedimenti soggetti ad impugnazione – e che le eccezioni di cui all'art. 83 del predetto D.L. fanno riferimento alle sole udienze e non anche alla sospensione dei termini procedurali. Il ricorrente deduce, altresì, la contraddizione insita nella lett. b) dell'art. 83 comma 3, posto che i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza sono soggetti alla richiesta di trattazione da parte dell'interessato.

I Giudici di legittimità, nel ritenere inammissibile il ricorso, affermano che la lettura dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 così come proposta dal ricorrente è manifestamente infondata.

Seguendo l'iter motivazionale della sentenza in commento, dopo aver ripercorso i tratti salienti della disciplina emergenziale emanata dal legislatore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, la Corte osserva come la sospensione del decorso dei termini per il compimento di atti processuali, già prevista dal D.L. n. 11/2020 per il periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, è stata ribadita dall'art. 83 comma 2 del Decreto Cura Italia "in termini parzialmente diversi e con intenti all'evidenza onnicomprensivi (fatte salve le eccezioni di cui al comma 3 dello stesso articolo)".

Il citato art. 83, al secondo comma, chiarisce che "si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".

Tuttavia, la normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, ha individuato alcune particolari categorie di procedimenti per i quali, stante la stringente urgenza della loro trattazione, le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione del decorso dei termini non sono applicabili. In particolare – prosegue la Corte – all'interno di tale categoria " il legislatore ha tracciato una distinzione definita in dottrina tra procedimenti "ad urgenza assoluta" (da trattare quindi in ogni caso) e procedimenti "ad urgenza relativa" (da trattare, cioè, solo ad istanza di parte)".

Tale distinzione, già introdotta con il D.L. n. 11/2020 (dove peraltro si faceva espresso riferimento alle sole udienze, non ai procedimenti) è stata ribadita nell'art. 83, comma 3, lett. b) del D.L. n. 18/2020. In particolare, all'interno della categoria dei procedimenti "ad urgenza assoluta" rientrano, tra l'altro, anche i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive, come nel caso di specie.

Nella seconda parte dell'art. 83, comma 3, lett. b) sono, invece, elencati tutti i procedimenti in cui le disposizioni in tema di rinvio delle udienze e di sospensione dei termini non operano "quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda". Si tratta dei procedimenti a carico di persone detenute, procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o misure di sicurezza, procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili ex art. 392 c.p.p.

I Giudici affermano che, nel caso in esame, giacché al ricorrente risultava provvisoriamente applicata una misura di sicurezza detentiva, la Corte di merito ha correttamente applicato le summenzionate norme, ritenendo inoperante la sospensione dei termini per impugnare disposta dalla normativa emergenziale.


* a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente Centro Studi Borgogna) e della Dott.ssa Laura Acutis (Studio Legale Ventimiglia)

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