Penale

La sospensione della patente va motivata per gravità della violazione, entità del danno e rilevante pericolo

Nel patteggiamento la sanzione accessoria non è parte dell'accordo per cui è impugnabile e la durata diversa dalla media va giustificata

di Paola Rossi

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di due anni necessita di adeguata motivazione da parte del giudice che condanna a seguito di patteggiamento l'imputato per lesioni personali stradali gravi o gravissime. La Corte di cassazione ribadisce, con la sentenza n. 37628/2021, che il giudice adotta discrezionalmente nel patteggiamento la sanzione accessoria, che non è ricompresa nell'accordo tra le parti, lasciando quindi intatto l'obbligo motivazionale a carico del giudicante. E tale obbligo è adempiuto se il giudice indica come elementi alla base della sua determinazione: la gravità della violazione, l'entità del danno e il pericolo derivante dalla futura possibilità di circolare per il condannato.

Nel caso concreto si trattava di pena patteggiata per il reato ex articolo 590 bis del Codice penale con contestuale applicazione della sanzione della sospensione della patente fissata dal giudice in due anni di durata. La Cassazione accoglie il ricorso contro tale misura che dovrà essere ridefinita dal giudice con adeguata motivazione. In effetti dal ricorso emerge che il giudice - a giustificazione della sospensione per un periodo ben superiore ai minimi edittali - avesse solo citato la sussistenza della gravità della condotta e la rilevante entità del danno senza specificazione alcuna.

La Cassazione adotta la sua decisione partendo da un precedente di legittimità da applicare a contrario. Si trattava, infatti, dell'affermazione secondo cui il giudice deve giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura vicina al minimo edittale. E, quindi, a maggior ragione dovrà essere pienamente motivata la scelta di applicazione ben al di sopra della media edittale.

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