Civile

La SS Lazio resta soggetto passivo per l'imposta sulla pubblicità all'interno dello stadio

Per la Cassazione, sentenza n. 34391 depositata oggi, l'affidamento a terzi non esclude la responsabilità

di Francesco Machina Grifeo

La società di calcio è responsabile del pagamento della imposta per la pubblicità all'interno dello stadio anche se ha dato il servizio in appalto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34391 depositata oggi, accogliendo il ricorso di "Roma capitale" contro la "SS Lazio Spa". La vicenda parte da un avviso di accertamento notificato alla società sportiva per il mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2005. A seguito di un contenzioso, la Ctr Lazio, nel 2012, dichiarò l'avviso illegittimo in quanto l'assegnazione della gestione dell'attività pubblicitaria, durante gli eventi sportivi all'interno dello stadio Olimpico, era stata data a un terzo, la società "Sport +". La SS Lazio, dunque, non era tenuta al pagamento dell'imposta.

Proposto ricorso, la Suprema corte l'ha accolto richiamando una analoga decisione che aveva riguardato l'Associazione Sportiva Roma S.p.A., alla quale il Comune aveva contestato l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta, sempre per le esposizioni pubblicitarie nello Stadio Olimpico, in occasione delle partite degli anni 2004 e 2005 (anche in questo caso la società aveva negato la propria soggettività passiva per avere affidato a una società terza la gestione dell'attività pubblicitaria nello stadio).

Ebbene per i giudici di Piazza Cavour "la soggettività passiva di una società sportiva per la pubblicità effettuata nello stadio sussiste anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'attività pubblicitaria nel corso degli eventi sportivi sia stata affidata a una società terza per effetto di un contratto". La Corte ha precisato che le due società sono "responsabili in via solidale".

La Corte ricorda infatti che l'art. 6 del Dlgs 507/1993 stabilisce che "1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità". Per cui, spiega la Cassazione, "l'ampio termine ‘dispone', usato nel primo comma dell'art. 6, si presta a ricomprendere anche una disponibilità mediata ossia non materiale". Va dunque ribadito il principio per cui: "il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo di imposta anche nell'ipotesi in cui affidi la gestione del mezzo poi effettivamente utilizzato per la diffusione del messaggio, ad un intermediario".

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