Civile

La strada è "urbana di scorrimento" anche se la banchina non è idonea per la sosta d'emergenza

Così i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 21604 del 28 luglio 2021.

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di Domenico Carola

Legittimo il provvedimento prefettizio che autorizza l'installazione delle apparecchiature "autovelox" su una strada urbana, anche se la banchina non è idonea alla sosta di emergenza. Così i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 21604 del 28 luglio 2021.

Il caso - Un automobilista proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, impugnando un verbale elevato dalla Polizia Municipale deducendo la non corrispondenza del viale a strada urbana di scorrimento, nella quale era stato collocato l'autovelox. Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso in quanto, da un lato, il codice della strada non prevede le dimensioni minime della banchina, e dall'altro che la normativa sulle caratteristiche costruttive delle strade e sulla dimensione minima delle banchine pari a un metro, non si riferiva alle strade già esistenti, ma a quelle di futura costruzione o di futuro adeguamento. Contro questa sentenza proponeva appello l'automobilista che veniva accolto e contro la decisione il Comune di Firenze sollevava ricorso per cassazione.

La decisione - Gli Ermellini accolgono il ricorso ritenendo legittimo il provvedimento prefettizio che autorizza l'installazione delle apparecchiature "autovelox" su una strada urbana, anche se la banchina non è idonea alla sosta di emergenza. Il decreto ministeriale del 5 novembre 2001, pur prevedendo per le nuove strade urbane di scorrimento una larghezza minima della banchina di un metro, esclude, infatti, che la banchina sia destinata alla sosta, sia pure d'emergenza. La Corte afferma che il terzo comma dell'art. 2 del codice della strada precisa che la tipologia D - strada urbana di scorrimento, corrisponde a una "strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate". Il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere solo le strade del tipo imposto dalla legge e non altre. Di conseguenza, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui al citato art. 2, commi secondo e terzo codice della strada e non altre. Ergo, non risultando la banchina essere destinata alla sosta di emergenza, la sentenza impugnata risulta viziata avendo malamente applicato le norme che regolano la materia, mentre deve essere confermata la legittimità del decreto prefettizio, nonché del verbale impugnato.

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