Professione e Mercato

La tardiva fatturazione dell'avvocato al cliente integra la sanzione disciplinare del Cnf

La Cassazione ha precisato che i propri poteri sono limitati a meno che le decisioni si traducano in un palese sviamento di potere

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

La tardiva fatturazione delle prestazioni rese in favore del cliente vale all'avvocato la sanzione disciplinare. Lo precisano le sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 21962/21.

Difesa dell'avvocato
Il legale ha eccepito a propria discolpa che il preteso ritardo nell'emissione delle fatture, oggetto di incolpazione, non gli era addebitabile vista la condotta del cliente, confuso nel suo agire e che aveva frazionato in più riprese i pagamenti dovuti. Esaminando nel merito la decisione del Cnf, la Cassazione ha rilevato che il termine per la citazione dei testimoni inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii in coerenza con la struttura del processo può tuttavia ammettere un'eccezione. L'avvocato, infatti, ha eccepito dalla sua che la lista dei testi depositati in atti, se tardiva rispetto alla prima data del dibattimento, non lo sarebbe stata rispetto alla seconda, ma – rilevano gli Ermellini – il professionista nulla ha spiegato quale deposizione il teste dovesse rendere. Il motivo pertanto è stato giudicato inammissibile.E in materia la Corte ricorda che le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili innanzi alle Sezioni unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Il tutto salvo che le decisioni si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito e dunque non è consentito alla Cassazione sindacare sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, se non ai fini della sua ragionevolezza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©