La tentata truffa legittima il licenziamento anche senza l'affissione del codice disciplinare
Si tratta di un comportamento talmente grave che lede irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore e prestatore
La tentata truffa operata da un'impiegata dell'ufficio postale è una condotta talmente grave che legittima il licenziamento senza che sia necessaria l'affissione del codice disciplinare. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 12321/22.
Il giudizio di merito. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2019, ha respinto il reclamo proposto da un soggetto nei confronti di poste Italiane spa avverso la decisione di primo grado che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento intimato a seguito della contestazione del 31 maggio 2017 in cui veniva richiamata una sentenza di condanna penale del Tribunale di Roma, dalla quale risultava accertata la responsabilità del soggetto per una "tentata truffa perché con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come persona disponibile a curare gli interessi della parte offesa, sola e anziana, e a seguire alcune pratiche presso l'ufficio postale per conto di questa, la induceva in errore facendosi consegnare documenti, buoni fruttiferi, libretto postale nominativo, l'apertura di un libretto postale cointestato a sé e alla persona offesa e otteneva una carta postepay a sé esclusivamente intestata.
L'impiegata ha proposto ricorso per Cassazione eccependo, tra l'altro, come il comportamento potesse essere punito con una sanzione meramente conservativa. I Supremi giudici, richiamando la Corte territoriale, hanno chiarito che "la tentata truffa a danno di un cliente lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indipendentemente dalla previsione contrattuale, che non vincola il giudice in considerazione della nozione legale di giusta causa".
Conclusioni. Si legge nella sentenza che la decisione impugnata è conforme al radicato orientamento di legittimità per il quale, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione ravvisabile nella specie di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.