Tribunale di Firenze, Penale, Sezione 1, Ordinanza del 12-02-2024

L’ANALISI DELLA DECISIONE

Con l’ordinanza in commento è sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 199, comma 1, c.p.p. il quale, in deroga alla regola dell’obbligatorietà della deposizione testimoniale, prevede espressamente che i prossimi congiunti dell’imputato non siano obbligati a deporre, di fatto, operando un bilanciamento tra l’interesse pubblico all’accertamento della verità e quello privato alla salvaguardia del rapporto familiare.

Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, 27 comma 2, 29 e 117 Cost. (in relazione all’art. 8 della CEDU) - della norma di cui all’art. 199, comma 1 c.p.p. nella parte in cui prevede un’eccezione alla facoltà dei prossimi congiunti dell’imputato di astenersi dal deporre laddove il rapporto intercorra con la persona offesa dal reato ovvero la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria...

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