Rassegne di Giurisprudenza

La trascrizione del provvedimento giudiziario straniero in ipotesi di maternità surrogata

a cura della Redazione Diritto

Filiazione - Maternità surrogata - Minore nato all'estero - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Provvedimento giudiziario straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Trascrizione in Italia - Adozione ex art. 44. comma 1, lett. d) L. n. 184/83 - Ammissibilità - Condizioni.
La pratica della gestazione per altri, a prescindere dalle modalità della condotta e dagli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e "a fortiori" dell'originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, oltre al padre biologico, anche se l'atto di nascita è stato formato in conformità della "lex loci". Anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e l'esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello "status" di figlio, al legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e si è preso cura del bambino sin dal momento della nascita.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza 30 dicembre 2022 n. 38162

Sanità e bioetica - Procreazione assistita - Maternità surrogata - Provvedimento giudiziario straniero che accerti la qualità di genitore di intenzione non biologico - Impossibilità di un suo riconoscimento in Italia - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. (Costituzione, articoli 2, 3, 30, 31 e 117; convenzione di Roma 4 novembre 1950, articolo 8; legge 24 settembre 1955 n. 221; convenzione New York 20 novembre 1989, articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 18; legge 31 maggio 1995 n. 218, articolo 64; Dpr 3 novembre 2000 n. 396, articolo 18; legge 19 febbraio 2004 n. 40, articolo 12).
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, degli articoli 18 del Dpr n. 396 del 2000, e 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995, nella parte in cui non consentono, secondo la interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (altrimenti detta maternità surrogata) del cosiddetto genitore d'intenzione non biologico, per contrasto con gli articoli 2, 3, 30, 31, 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 della Convenzione europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione 20 novembre 1989 della Nazioni Unite sui diritti dei minori, ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991 e dell'articolo 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza 29 aprile 2020 n. 8325

Adozione - Maternità surrogata - Divieto - Principio di ordine pubblico.
La pratica della maternità surrogata (o gestazione per altri) è vietata dall'art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004 che si è ritenuta espressiva di un principio di ordine pubblico, a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione, non irragionevolmente ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, salva la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza 3 aprile 2020 n. 7668

Famiglia - Figli minori - Coppia omosessuale - Utero in affitto - Rapporto di filiazione con il genitore di intenzione del bambino avuto all'estero - Anagrafe - Trascrizione - Diniego.
Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione U, Sentenza 8 maggio 2019 n. 12193