Società

La tutela del diritto d’autore nell’era dell’AI, dalla creazione all’utilizzo di opere, dati ed IP asset

Le principali criticità riguardano la base giuridica che legittima l’uso, ai fini dell’addestramento, di opere tutelate dal diritto d’autore e, in seconda battuta, il riconoscimento della tutela all’opera generata dall’AI

Artificial intelligence concept with businessman

di Mattia Dalla Costa e Anna Iorio*

L’impiego dell’intelligenza artificiale (“ AI ”) è ormai trasversale nelle diverse tecnologie e la relativa regolamentazione stenta a reggere il passo della rapidità con cui la stessa AI si evolve e si presta a nuovi utilizzi.

In particolare, la tutela del diritto d’autore assume rilevanza nella disciplina dell’uso dell’AI con riguardo alla creazione di un’opera da e tramite l’AI nonché all’utilizzo di opere, dati ed IP asset altrui per alimentare l’AI.

Con riferimento all’ultimo aspetto, le principali criticità attengono alla base giuridica che legittima l’uso di opere tutelate dal diritto d’autore. 

Per esse il relativo impiego da parte di terzi è permesso previo consenso dell’autore o del soggetto che ne abbia acquisito i diritti patrimoniali, ad eccezione delle ipotesi – determinate da ciascuna normativa di riferimento – che consentono la libera utilizzazione dell’opera. Trattasi del “ Fair Use ”, strumento di matrice statunitense che funge da bilanciamento tra i diritti IP sulle opere e la loro libera utilizzazione. A livello nazionale una disciplina simile è prevista dagli art. 65-71decies della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 (“ L.A. ”).

Nell’ultimo anno, soprattutto in US e UK, sono state intraprese numerose azioni, da società e da class action di autori, contro alcune big tech asseritamente colpevoli di aver impiegato illecitamente opere proprietarie per addestrare i propri sistemi di AI (cd. LLMs-large language models ).

Così il New York Times ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft dinnanzi alla Corte Federale di Manhattan per violazione del diritto d’autore, accusandole di aver impiegato milioni di articoli pubblicati dal NY Times per addestrare i propri sistemi di AI (es. ChatGPT ) e renderli poi fonte di informazioni affidabili in competizione con il giornale. Le due convenute hanno depositato le proprie memorie negando con diverse motivazioni la sussistenza di profili di violazione del diritto d’autore. In particolare, OpenAI ha risposto che l’addestramento di LLMs utilizzando materiali disponibili pubblicamente su Internet costituisce Fair Use , come sostenuto da un precedente case history US di lunga data e ampiamente riconosciuta. Il precedente attiene a un uso diverso ( machine learning ) ed è stabilito nelle cause Authors Guild v. HathiTrust e Authors Guild v. Google , in cui la Corte d’Appello U.S. ha ritenuto che la digitalizzazione di massa di una grande quantità di libri coperti da copyright, al fine di distillare e rivelare nuove informazioni sui libri, fosse Fair Use. 

Nell’attesa della decisione, che costituirà un leading case, con l’Artificial Intelligence Act il legislatore europeo introduce per i fornitori di sistemi di AI obblighi di trasparenza sui contenuti usati per addestrare i modelli di AI nonché di possesso dell’autorizzazione dei titolari dei diritti per l’utilizzo di contenuti protetti da copyright, a meno che non siano applicabili le eccezioni e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria (art. 53).

Circa invece il tema della creazione di un’opera da e per tramite dell’AI, si dibatte sul riconoscimento dell’opera nonché sulla relativa titolarità, che potrebbe sussistere in capo al fornitore del prompt o al proprietario dello strumento che impiega l’AI (es. software) o alla stessa AI, sebbene quest’ultima non sia dotata di personalità giuridica. (ipotesi questa non considerata dalla dottrina maggioritaria anche in ragione del riferimento nei testi legislativi all’attività di invenzione e creazione da parte di un essere umano).

L’approccio del legislatore propende per l’applicazione dell’attuale normativa in materia di diritto d’autore, se compatibile, attribuendo tutela all’opera generata dall’AI nel caso in cui sia frutto dell’attività creativa dell’autore e dunque, secondo quanto ribadito dall’ US Copyright Office, qualora vi sia una “ sufficient human authorship ”.

La tutela del diritto d’autore è riconosciuta all’opera che rientra nei campi della letteratura, dell’arte e della scienza, purché sia originale e frutto di una creazione dell’intelletto umano, e ciò secondo la L.A., l’aquis comunitario di direttive e regolamenti nonché gli accordi internazionali, i.a. la Convenzione di Berna del 1886.

D’altro canto sentenze emesse a livello internazionale delineano una giurisprudenza in evoluzione con approcci interpretativi diversi:

  • 1) nel caso di “ Zarya of the Dawn” , relativo all’omonimo fumetto dell’autrice Kristina Kashtanova, il U.S. Copyright Office, con decisione del 21 febbraio 2023, ha negato la protezione – inizialmente concessa – alle immagini del fumetto, avendo appreso che l’autrice si era avvalsa del software di AI “AI Midjourney” per generare tali immagini, in quanto non espressione di un contributo sostanziale da parte dell’autrice;
  • 2) in una controversia tra un utente del sistema di AIStable Diffusion” e una blogger che aveva fatto uso delle immagini generate col sistema da tale utente, la Beijing Internet Court (BIC) si è pronunciata riconoscendo l’originalità e creatività dell’opera, nonché la titolarità in capo all’utente quale utilizzatore dell’AI.

Le citate decisioni si distinguono per la differente valutazione dell’apporto dell’intelletto umano alla creazione tale da far scattare la relativa tutela. In tal senso si sono pronunciati gli ermellini, secondo cui la creatività è da intendersi da un punto di vista soggettivopresupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative” e che “la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 1107/23).

Restano da attendere gli esiti delle decisioni delle principali controversie pendenti dinnanzi alle corti US e UK (oltre a NY Times v. Microsoft+Open AI ed a Getty Images v Stability AI) che possono potenzialmente ridefinire le licenze del diritto d’autore e stimolare una riforma della normativa sul diritto d’autore.

Il tema è quello della valutazione del contributo fornito dall’individuo nelle fasi di creazione dell’opera generata tramite i tool dell’AI, tale da far riconoscere un apporto umano significativo ai fini della tutela del diritto d’autore. E difatti l’utilizzo dell’AI richiede alla persona umana una selezione importante di termini e concetti nonché svariati tentativi e prove per spingere l’AI a fornire un output (sia esso un’immagine, un disegno o un’opera di altra natura) che assurga ad opera integrante un valore estetico e un contenuto pregevole.

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*A cura di Mattia Dalla Costa, Avvocato e Rechtsanwalt, Partner CBA Studio Legale e Tributario e Anna Iorio, Avvocato, Associate CBA Studio Legale e Tributario

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