Rassegne di Giurisprudenza

La valutazione della prova indiziaria nel processo penale

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Prove - Disposizioni generali - Valutazione - Indizi - Nozione.
L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, essa costituisce una prova logica compiuta ed in sé sufficiente nel senso che presenta una correlazione logica tra fatto ignoto e quello noto, al quale il primo è legato in modo certo ed inequivocabile, sulla base di leggi scientifiche.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 13 giugno 2022 n. 22951

Prove - Indizi e presunzioni - Indizi e 'sospetto' - Differenze - Indicazione.
In tema di prova, gli "indizi", suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 10 febbraio 2021 n. 5209

Prove - Disposizioni generali - Valutazione - Indizio - Requisito della certezza - Nozione - Rapporto con i principi di acquisizione e valutazione probatoria.
L'indizio, per poter essere valorizzato ai fini di cui all'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve avere il carattere della certezza e può entrare nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso gli ordinari meccanismi di acquisizione probatoria; la certezza da attribuire al fatto indiziante, inoltre, non è concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la generale regola dettata dall'art. 192, comma primo, cod. proc. pen., con la differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 9 settembre 2014 n. 37348

Prove - Disposizioni generali - Valutazione - Gravità, precisione e concordanza degli indizi - Sindacato di legittimità - Oggetto.
In tema di prova indiziaria, il giudice di legittimità, nell'ambito del più generale controllo sulla corretta struttura logica del ragionamento svolto da quello di merito, è tenuto ad esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto oggetto di accertamento e verificando l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 8 maggio 2009 n. 19730