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La vetrina su strada non può diventare box

di Paolo Risotti

La trasformazione, anche se autorizzata dal Comune, da palestra ad autorimessa non può togliere spazio ai parcheggi delle auto dei condòmini lungo la strada. Lo spiega la Cassazione (sezione II civile) nell’ordinanza 24937/2021.

In uno stabile di Genova viene venduta una palestra, sita al piano terra, con numerose vetrine che si affacciano su una strada privata, dove i condòmini sono soliti posteggiare le loro autovetture. La società nuova proprietaria, dopo aver chiesto e ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative, trasforma la palestra in autorimessa, facendo così diventare le preesistenti vetrine i rispettivi accessi dei sei box dalla strada.

La possibilità di parcheggio nella strada privata si riduce quindi notevolmente. in pratica, “scompaiono” sei posti auto, proprio per consentire le manovre di entrata e uscita delle macchine dai box.

L'amministratore per conto del condominio e una singola condomina chiedono la rimessione in pristino del precedente stato dei luoghi, segnalando anche la violazione del regolamento di condominio.

Dopo una andamento contraddittorio della lite nelle Corti di merito, la Cassazione ha confermato il giudizio della Corte d’appello di Genova (sentenza 2/20216) che ha spiegato come fosse stata provocata una limitazione effettiva e concreta dei diritti degli altri comproprietari della strada, impedendo loro il pari uso del relativo diritto e violando così l'articolo 1102 del Codice civile. Questa norma prevede che ciascun condomino può utilizzare la cosa comune, purché non impedisca agli altri di fare un pari uso.

Era infatti evidente la soppressione della possibilità per gli altri condòmini di poter continuare a parcheggiare le proprie autovetture, secondo le precedenti modalità, lungo i lati della strada.

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