Penale

La violazione dei principi del giusto processo non giustifica la revisione

Depositate le motivazioni sul no alla revisione della condanna a Berlusconi

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di Giovanni Negri

Una (asserita) violazione dei principi del giusto processo non può essere alla base della revisione di una condanna già passata in giudicato. Non se manca una pronuncia della Corte dei diritti dell’uomo che accerta l’infrazione. In questo senso milita anche la recente riforma del processo penale, appena differita dal Governo al 30 dicembre. Anche con questa motivazione la Cassazione, sentenza n. 43537 della Terza sezione penale depositata ieri, ha respinto la richiesta della difesa di Silvio Berlusconi di procedere alla revisione della condanna per frode fiscale diventata definitiva nel 2013.

La Cassazione chiude le porte, avallando l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia di un anno fa, alla sollecitazione dell’ex premier per una riapertura del giudizio. La Cassazione condivide così le argomentazioni dei giudici bresciani che non avevano individuato in successive sentenze di assoluzione , per esempio nei procedimenti Mediatrade, elementi tali da potere giustificare una messa in discussione della condanna. Diversi infatti erano, almeno sul piano cronologico, i fatti oggetto di quei successivi giudizi e differenti anche gli imputati.

Tra le ragioni del ricorso però, le difesa aveva sostenuto anche la sottrazione al proprio giudice naturale per essere invece anche giudicato, allora, da un collegio della Cassazione non imparziale in palese violazione dei principi del giusto processo, riconosciuti anche nella Convenzione dei diritti dell’uomo. Per la difesa, la scoperta di nuovi elementi deve riguardare, in questo gravissimo caso, anche la violazione di regole processuali e anche in assenza dell’accertamento di specifiche violazioni da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (davanti alla quale peraltro pende da anni un richiesta di Silvio Berlusconi per il riconoscimento delle violazioni).

Sul punto, la Cassazione, senza entrare nel merito delle contestazione, conclude per l’infondatezza del motivo di ricorso, guardando da una parte indietro, alla giurisprudenza della Corte costituzionale, e, dall’altra, in avanti, alle norme non ancora in vigore della riforma Cartabia del processo penale.

Quanto agli interventi della Corte costituzionale, la sentenza di ieri ricorda che la Consulta si è già espressa per la valorizzazione del giudicato e , in particolare, del verdetto raggiunto in Cassazione come elemento di chiusura del sistema delle impugnazioni, tale da non potere essere rimesso in discussione per infrazioni di natura processuale. A venire compromesso sarebbe infatti il principio della tutela giurisdizionale ancorato alla certezza del diritto e anche quello della ragionevole durata del processo. Da ultimo, ancora quest’anno, con la sentenza n. 2, la Consulta arrivò a escludere che nullità processuali interne al giudizio, anche se di natura assoluta, possano essere fatte valere oltre il giudicato.

Necessaria invece è una pronuncia definitiva della Corte dei diritti dell’uomo che accerti la violazione del giusto processo, anche se la stessa Corte costituzionale mette in evidenza la sostanziale eterogeneità dell’istituto della revisione come rimedio per violazioni processuali. Una situazione di cui si è fatta carico la nuova disciplina del processo penale nell’introdurre un nuovo e autonomo mezzo di impugnazione, distinto dalla revisione, per dare esecuzione al verdetto definitivo della Corte europea dei diritti dell’uomo.

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