Comunitario e Internazionale

Lavoratori interinali, l'indennità per ferie annuali non godute deve essere identica a quella dei dipendenti

A parità di durata e di mansioni svolte il regime legale delle assenze retribuite dal lavoro deve risultare il medesimo

di Paola Rossi

La Corte Ue, con la sentenza sulla causa C-426/20, ha affermato che l'indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell'indennità per ferie corrispondente concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata

Il caso
Nell'ottobre 2017, due lavoratori hanno stipulato con la Luso Tempo contratti di lavoro interinale nell'ambito dei quali sono stati messi a disposizione per svolgere una missione presso un'impresa utilizzatrice. La loro missione si è conclusa quasi due anni dopo. I lavoratori hanno proposto un ricorso contro la Luso Temp diretto al recupero degli importi asseritamente non versati a titolo di giorni di ferie retribuite e di indennità per ferie corrispondente dovuti per il periodo durante il quale erano stati impiegati da tale società. I lavoratori ritengono che tale numero e tale importo dovrebbero essere determinati conformemente al regime generale dei giorni di ferie retribuite. Al contrario, la Luso Temp considera che il metodo di calcolo da applicare è quello previsto dal regime speciale in materia di giorni di ferie retribuite applicabile ai lavoratori tramite agenzia interinale. L'applicazione di quest'ultimo metodo implica che i lavoratori avrebbero diritto a un numero di giorni di ferie retribuite e a un importo d'indennità per ferie corrispondente inferiori a quelli di cui beneficerebbero se fossero stati direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per lo stesso periodo e per lo stesso lavoro.

Il rinvio pregiudiziale
Il giudice del lavoro portoghese ha chiesto alla Cgue di chiarire i dubbi sulla compatibilità con la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale, che introdurebbe una differenza di trattamento tra lavoratori impiegati tramite agenzia interinale per un periodo superiore o uguale a dodici mesi o per un periodo che inizia nel corso di un anno civile e che termina solo due anni civili o più dopo tale data e quei lavoratori che sono stati direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice. Cioè i lavoratori interinali avrebbero diritto alle ferie retribuite e all'indennità per ferie corrispondente in modo proporzionale alla durata del loro contratto, mentre i lavoratori direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice potrebbero, a parità di circostanze, beneficiare di un regime generale più favorevole. Il tribunale portoghese spiega anche che tale differenza di trattamento non scatta quando la durata del rapporto di lavoro interinale è inferiore a dodici mesi o quando inizia nel corso di un anno civile e si conclude nel corso dell'anno civile successivo.
Dal canto suo il Governo portoghese sostiene che, nei limiti in cui il regime speciale non definisce le modalità né le regole di calcolo specifiche del numero di giorni di ferie dei lavoratori impiegati tramite agenzia interinale è necessario ricorrere all'applicazione del regime generale.

La decisione
La Corte Ue dichiara che in base alla direttiva è illegittima una normativa nazionale in forza della quale l'indennità a cui i lavoratori interinali hanno diritto - in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice - a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell'indennità per ferie corrispondente, è inferiore all'indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.
E conclude la Cgue, il tribunale nazionale dovrà accertare se è garantito il rispetto di tale parità di trattamento verificando se il regime nazionale generale delle ferie sia applicabile agli interinali in base alla norma che utilizza l'espressione «in proporzione alla durata del rispettivo contratto». In tal caso il regime è legittimo e non contrasta con la direttiva.

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