Rassegne di Giurisprudenza

Lavoratrice madre: deroga al divieto di licenziamento

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Lavoro - Lavoro subordinato - Diritto alla conservazione del posto - Lavoratrice madre - Licenziamento - Divieto - Deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale - Cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda - Applicabilità - Esclusione.

In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.
Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 20 maggio 2021 n. 13861

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto - Divieto di licenziamento ex art. 54 del D.Lgs. n. 151 del 2001 - Deroghe - Cessazione dell'attività dell'azienda - Possibilità di applicazione analogica o interpretazione estensiva - Esclusione.
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento dettato dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001 - secondo cui è vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - prevista dall'art. 54, comma terzo, lettera b), del medesimo decreto, opera nell'ipotesi di cessazione di attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta ed è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica; ne consegue che, per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lettera b), ovvero che il datore di lavoro sia un'azienda, e che vi sia stata cessazione dell'intera attività.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2017 n. 22720

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto - Lavoratrice madre - Licenziamento - Divieto - Deroga in caso di cessazione dell'attività aziendale - Ipotesi di cessazione di ramo d'azienda - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, per cui, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione di ramo d'azienda.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 luglio 2013 n. 18363

Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - Diritto alla conservazione del posto - Divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971 - Deroghe - Cessazione dell'attività dell'azienda - Rilevanza - Estensione alla cessazione dell'attività di un singolo reparto dotato di autonomie funzionali - Ammissibilità - Impossibilità di utile collocazione della dipendente in altro reparto - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Ambito.
In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. b) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella ipotesi "di cessazione dell'attività dell'azienda, cui essa è addetta", deve intendersi nel senso che il licenziamento è possibile - come previsto all'ultimo comma del medesimo art. per la deroga all'analogo divieto di sospensione della lavoratrice nello stesso periodo della gravidanza e del puerperio - anche nel caso di cessazione dell'attività del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto abbia autonomia funzionale, ed a condizione che il datore di lavoro assolva l'onere probatorio - a proprio carico - circa l'impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altri reparti dell'azienda. Ne consegue che la deroga al divieto di licenziamento non può essere esclusa per il solo fatto che, presso altro reparto dell'azienda, la forza lavoro sia integrata con personale non iscritto a libro matricola, dovendosi anche in tale ipotesi accertare la possibilità di collocare utilmente la dipendente nel reparto stesso.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 dicembre 2004 n. 23684