Lavoro

Lavoratrice madre, nessuna deroga al divieto di licenziamento per chiusura parziale o cessazione singolo reparto

La decisione della Suprema Corte ha ad oggetto un contenzioso avviato da una lavoratrice madre, licenziata per cessazione dell'attività dell'azienda, nei confronti dell'INPS, al fine di ottenere l'indennità di maternità nel periodo di astensione facoltativa per puerperio e riguarda, pertanto, la deroga al divieto di licenziamento prevista dalla lett. b) dell'art 54, comma 3, D.Lgs. 151/2001

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di Francesca Perego Mosetti *

La recente ordinanza della Cassazione Civile, Sezione VI - Lavoro, resa in data 20.05.2021 n. 13861 offre l'occasione per fare il punto sull'orientamento giurisprudenziale sul tema della tassatività delle deroghe al divieto di licenziamento delle lavoratrici madri di cui all'art. 54 comma 3, D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 L.08.03.2000 n. 53), che, nella prospettiva della ripresa economica post-pandemia e della conseguente riorganizzazione aziendale, può risultare di particolare interesse.

Occorre premettere che il citato art. 54, al comma 1, prevede il principio di carattere generale del divieto di licenziamento della lavoratrice madre, dall'inizio della gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal dal Capo III del D.Lgs. 151/2001 (periodi di congedo di maternità), nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino ed, al comma 3, stabilisce specifiche e tassative eccezioni al divieto di licenziamento nei casi di: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) esito negativo della prova.

La decisione della Suprema Corte ha ad oggetto un contenzioso avviato da una lavoratrice madre, licenziata per cessazione dell'attività dell'azienda, nei confronti dell'INPS, al fine di ottenere l'indennità di maternità nel periodo di astensione facoltativa per puerperio e riguarda, pertanto, la deroga al divieto di licenziamento prevista dalla lett. b) dell'art 54, comma 3, D.Lgs. 151/2001.

La Corte territoriale aveva ritenuto, confermando la decisione del Tribunale, che, secondo le risultanze acquisite al processo, essendo stata la lavoratrice licenziata per cessazione dell'attività dell'azienda alla quale era addetta, la stessa non avesse diritto all'indennità di maternità, trattandosi di causa di recesso derogativa rispetto al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre.

Quest'ultima proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, affidandolo al solo motivo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 151/2001, art. 54 comma 3, lett.b), per avere, a suo dire, la Corte di Appello, erroneamente, affermato che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre era escluso solo nel caso di cessazione totale dell'attività aziendale, non valutando l'operatività del divieto anche in caso di cessazione dell'attività di un ramo d'azienda o reparto autonomo cui la lavoratrice è addetta. A sostegno della propria censura la ricorrente richiamava l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 14515/2018) attestativo dell'operatività del divieto di licenziamento in caso di cessazione di un ramo dell'attività aziendale o di chiusura del singolo reparto, ancorché dotato di autonomia funzionale, al quale era addetta la lavoratrice.

I giudici di legittimità hanno rilevato, sotto il profilo strettamente processuale, che la censura proposta: a) non coglie il decisum, in quanto la circostanza della "parziale cessazione dell'attività" è rimasta estranea alle allegazioni proposte dalla ricorrente che non ha mai eccepito nel corso del giudizio, neppure incidenter tantum e neppure a seguito della costituzione in giudizio dell'INPS, la nullità del licenziamento, né dedotto che la cessazione dell'attività alla quale era addetta riguardasse solo un'unità produttiva e non l'intera azienda; b) è priva della necessaria specificazione rispetto alla statuizione assunta nella decisione impugnata, non avendo la ricorrente allegato ed inserito nella censura la lettera di recesso, le circostanze di fatto circa la parziale chiusura aziendale e la indicazione di dove, come e quando tali circostanze siano state poste concretamente all'interno degli atti processuali.

In ragione di ciò il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso, in quanto, al fine della tutela invocata avrebbero dovuto essere allegate, nel processo, le circostanze di fatto, quali la parzialità della chiusura aziendale e la ragione concreta del recesso datoriale necessarie all'applicazione del disposto normativo. Ed infatti, rispetto all'art. 54 comma 3 lett. b), Dlgs. 151/2001, l'ordinanza in commento, in continuità con l'orientamento più recente (vedasi Cass. n. 14515/2018 e n. 22720/2017) - superando la precedente lettura della locuzione "cessazione dell'attività di azienda" che la estendeva, in via analogica, alla soppressione del ramo o del reparto del tutto autonomo (Cass. n. 23684/2004) - ha ribadito il principio, secondo il quale "i n tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al Dlgs. 151/2001, art. 54 comma 3 lett. b), dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale".

Con questa pronuncia risulta, ulteriormente, rafforzato il principio generale di divieto di licenziamento della lavoratrice madre di cui all'art. 54 comma 1, Dlgs. 151/2001, unitamente a quello di tassatività dei casi di deroga al divieto di recesso, che, per ciò che attiene all'ipotesi contemplata al successivo comma 3 lett. b) del citato articolo, dovrà essere applicato e circoscritto ai soli casi di cessazione dell'intera attività aziendale, e non già a quelli di parziale chiusura aziendale o di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda ancorché dotato di autonomia funzionale, o, ancora, di cessazione del ramo d'azienda, per il quale, quindi, continua a rimanere operativo il divieto di licenziamento della lavoratrice madre alle date condizioni temporali fissate dal citato decreto legislativo.

*a cura dell'avv. Francesca Perego Mosetti Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori , Studio legale Perego Mosetti , Partner 24 ORE Avvocati

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