Immobili

Lavori necessari, niente risarcimento al locale oscurato dai ponteggi

Nessun risarcimento al ristorante oscurato dai ponteggi di un condominio che effettuava lavori di rifacimento delle facciata: «gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali» scrivono i giudici del Tar Lombardia, sede di Milano, nella pronuncia 02244/2021 depositata il 15 ottobre 2021

di Annarita D’Ambrosio

Nessun risarcimento al ristorante oscurato dai ponteggi di un condominio che effettuava lavori di rifacimento delle facciata: «gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali» scrivono i giudici del Tar Lombardia, sede di Milano, nella pronuncia 02244/2021 depositata il 15 ottobre 2021.

Stop a tavoli e gazebo

Al Tribunale amministrativo si era rivolto un ristorante che aveva fatto domanda, in data antecedente al condominio, di occupazione di suolo pubblico per installarvi tavoli e un gazebo e si riteneva penalizzato dalla decisione del Comune e del condominio di procedere invece ai lavori della facciata che, peraltro, oscuravano l’ingresso dell’esercizio commerciale.

Per i giudici la richiesta va respinta: il Comune non può ritenersi responsabile di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, né il condominio deve risarcire alcunché. «Come evidenziato dalla difesa comunale - scrivono i giudici - il Regolamento edilizio, impone uno specifico obbligo di manutenzione a carico dei proprietari degli immobili (articolo 11), stabilendo al comma 1, che essi «sono tenuti a mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi».

L’interesse pubblico

In base a quanto disposto nel successivo articolo 12, il «recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare», dovendo a tal fine «provvedersi alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana». Al momento di emanazione del provvedimento impugnato l’edificio era in stato di forte degrado, che il ricorrente non ha smentito, e pertanto è stato necessario l’avvio dei lavori, che costituivano un dovere dei proprietari.

L’occupazione di suolo pubblico - aggiungono i giudici- può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità, e della sicurezza (Consiglio di Stato, sentenza 3285/2017), e quindi anche a tutela di interessi pubblicistici come in questo caso.

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