LAVORO A CHIAMATA SENZA ORARIO MINIMO GIORNALIERO
Non esiste alcun limite giornaliero di orario di lavoro: quindi, con il consenso del lavoratore, la prestazione può essere resa anche solamente per due ore al giorno. Inoltre, trattandosi del Ccnl pubblici esercizi, non trova applicazione nemmeno l’articolo 13, comma 3, del Dlgs 81/2015, il quale dispone che, appunto con l’eccezione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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