LegislazioneAmministrativo

LAVORO E FORMAZIONE - Portuali, marittimi e ferrovieri: recuperati "i vuoti" sulla sicurezza

di Veronica Madonna

N. 47

Guida al Diritto

L'articolo 21 della legge n. 167/2025 dispone due distinte deleghe in materia di sicurezza lavoro al Governo, da esercitarsi entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 21 della legge n. 167/2025 dispone due distinte deleghe al Governo, da esercitarsi entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Legge 167/2025, articolo 21)

In primo luogo, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento della normativa in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, con le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008; decreto che – come è noto – costituisce la disciplina...