Lavoro, sostituzione udienza con notte scritte è possibile solo se tutte le parti non dissentono
Le sezioni Unite civili hanno chiarito la legittimità di applicazione dell’articolo 127 ter del Codice di procedura civile anche al rito del lavoro dove vige per regola generale il principio di oralità
Nessuna violazione dei principi cardine del processo del lavoro deriva dalla possibilità per il giudice di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte. Si tratta della modalità cartolare di trattazione delle udienze e in particolare di quella di discussione, che precede la decisione del giudice, in alternativa al principio generalizzato dell’oralità in particolare per quanto concerne il processo del lavoro.
Inoltre, per quanto attiene al rispetto del termine fissato dal giudice alle parti per depositare le note scritte la Cassazione chiarisce che anche nel caso in cui il giudice abbia indicato oltre al giorno l’orario, questo non può che coincidere con l’intero orario di apertura dell’ufficio giudiziario dove deve essere compiuto l’adempimento. Tra l’altro come fa rilevare la Cassazione questo requisito eventualmente indicato dell’orario non potrebbe comunque costituire termine perentorio per poterne affermare il superamento o l’avvenuto rispetto. A maggior ragione dopo l’introduzione a pieno regime in materia civile del deposito telematico.
Tra l’altro, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.
Infine, nel dirimere l’aspetto più importante relativo ai principi di immediatezza concentrazione e soprattutto di oralità nel rito del lavoro la Cassazione precisa che l’interpretazione orientata al rispetto di tali principi fondamentali processual-lavoristici da coniugare con la modalità cartolare utile in dei casi a non appesantire la macchina della giustizia con la presenza delle parti in tutte le fasi, compresa quella decisionale finale, impone di affermare che la sostituzione dell’udienza ex articolo 127 ter del Cpc come regolata dalla Cartabia e oggetto del correttivo in materia di entrata in vigore per i procedimenti pendenti, si applichi anche al processo del lavoro ma - e questo è dirimente - solo col consenso di tutte le parti.
Così le sezioni Unite civili - con la sentenza n. 17603/2025 - hanno risolto l’incertezza interpretativa sulla possibilità o meno di applicazione - al rito del lavoro - dell’istituto processuale della sostituzione dell’udienza.
L’intervento nomofilattico si fonda ampiamente sulle letture costituzionalmente orientate della Consulta che, in più occasioni, anche tenendo conto del diritto difesa come tutelato anche dall’articolo 6 della Cedu ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell’udienza e, di conseguenza, la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contenzioso.
Afferma esattamente il massimo consesso della Cassazione che la forma di trattazione orale può essere surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere“, lo consenta. Ovviamente nel rispetto dell’unica condizione insuperabile che “le parti permangano su di un piano di parità”. Compreso quando sostituita l’udienza la lettura del dispositivo non avvenga alla presenza delle parti. Ipotesi già frutto di evoluzione in base alla nuova tendenza espressa dal Legislatore verso la cameralizzazione del procedimento in periodo pandemico senza esclusioni esplicite in ambito lavoristico.