Civile

Lavoro straordinario: il prestatore deve dimostrare di aver operato oltre il consueto orario

Il lavoratore, quindi, deve dimostrare di aver effettuato, durante un certo periodo lavorativo un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto

di Alessandro Orlandi

Adito in merito alla domanda di parte ricorrente finalizzata a ottenere la corresponsione delle differenze retributive sul presupposto di aver effettuato, durante un certo periodo lavorativo un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, osserva il Tribunale di Campobasso (sezione lavoro, sentenza 22 dicembre 2025 n. 282) come, alla luce dei principi generali dettati in materia di ripartizione dell’onere probatorio, il lavoratore che chieda in via giudiziale l’accertamento del compenso a fronte dell’espletamento di prestazioni lavorative in regime di lavoro straordinario o supplementare abbia l’onere di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte oltre l’orario di lavoro contrattualmente o legalmente stabilito e ciò in ottemperanza ai generali principi i cui all’articolo 2967 del codice civile, dal momento che lo svolgimento del lavoro in eccedenza si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata.

L’onere probatorio

E dunque, grava sul richiedente l’onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo della pretesa azionata, senza che al mancato assolvimento di esso possa supplire la valutazione equitativa del Giudice. Non solo. Considera altresì l’adito Giudice che la domanda di riconoscimento delle prestazioni lavorative in regime di lavoro supplementare o straordinario - così come tutte le voci che esulano dal normale orario di lavoro indicato nel contratto individuale di lavoro - necessita di una dimostrazione particolarmente rigorosa. In proposito, il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni. Pertanto, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, l’onere probatorio deve investire la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa nell’orario normale, quella dell’espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, nonché quella dell’articolazione di detta prestazione con riferimento ad eventuali pause godute, al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa quantomeno in termini sufficientemente concreti e realistici.

La specifica allegazione

Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell’onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (cioè il diritto al compenso per lavoro straordinario) secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova.

Con la precisazione che:

a) che per avere rilevanza la contestazione deve, fondamentalmente “riguardare i fatti da accertare nel processo” e non la determinazione della loro dimensione giuridica, come si evince, per quanto riguarda il rito del lavoro, dall’articolo 416 del cpc che addossa appunto al convenuto l’onere di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, e lo riferisce espressamente ai “fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda”;

b) che a fronte di un onere specificamente imposto dal dettato legislativo la mancata contestazione del “fatto costitutivo del diritto” rappresenta in positivo e di per sè l’adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, rendendo inutile provarlo perchè lo rende non controverso;

c) che la tendenziale irreversibilità della non contestazione del “fatto costitutivo del diritto” si pone in coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all’udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all’oggetto ed alle esigenze istruttorie;

d) che con riferimento alla non contestazione dei “i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria” non è, invece, formulabile una identica conclusione perchè essi “hanno una rilevanza che si esaurisce sul piano istruttorie”, operando sulla formazione del convincimento del giudice stesso ai fini degli accertamenti richiestigli

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