Lavoro straordinario il tempo della pausa pranzo soppressa anche se compensata con buoni pasto
Va retribuito come lavoro straordinario il tempo della pausa pranzo soppresso, anche se la Asl corrisponde in compensazione buoni pasto spendibili fuori dell'orario di lavoro. La Corte di cassazione - con l'ordinanza n. 21325 depositata ieri - ha così confermato le due sentenze di merito entrambe convergenti sul riconoscimento del diritto dei lavoratori alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario in relazione ai 15 minuti di prestazione lavorativa espletata in sostituzione di quel tempo che originariamente era deputato alla consumazione dei pasti. La Asl ha tentato senza successo di far rilevare ai giudici di merito la carenza di interesse ad agire in capo ai dipendenti che avevano adito le vie legali per il riconoscimento della retribuzione di quel tempo di lavoro: perché non potevano pretendere di farlo rientrare nella nozione di lavoro straordinario. E ora anche la Cassazione conferma la legittimità dell'inquadramento della pretesa dei lavoratori, operato nella fase di merito, rigettando il ricorso della Asl.
L'erogazione di buoni pasto in relazione alle giornate di lavoro comprensive del quarto d'ora destinato inizialmente, in base alle fonti del contratto di lavoro, alla fruizione del pasto non assolvono affatto al riconoscimento economico dovuto dal datore di lavoro per l'attività svolta in quel tempo. Tra l'altro, in via generale va detto che anche in presenza della concreta fruizione della pausa pranzo, e anche se questa coincide con la pausa minima dell'attività lavorativa, l'erogazione dei buoni pasto ha una funzione assistenziale e non retributiva. E, inoltre, la pausa soppressa senza la corrispondente previsione di un'adeguata turnazione tra i lavoratori costituisce violazione dell'obbligo contrattuale della Asl di prevedere la pausa per la fruizione del pasto e sostanzia di fatto l'imposizione di lavoro aggiuntivo non retribuito, a nulla rilevando la corresponsione del buono pasto.
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 12 agosto 2019 n. 21325