Rassegne di Giurisprudenza

Lavoro: vincolo di parentela e subordinazione

Necessario fornire la prova dell'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri - Rapporto di parentela - Prestazioni lavorative rese in ambito familiare - Presunzioni di gratuità - Assoggettamento al potere direttivo-organizzativo - Onerosità - Prova della subordinazione - Necessità - Sussiste.
Tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa, con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 settembre 2020 n.20904

Lavoro (rapporto di) - Lavoro in ambito familiare - Presunzione di gratuità - Subordinazione - Esclusione -Fattispecie.
La prestazione lavorativa, consistente nello svolgimento di attività domestiche resa a favore del cognato nell'ambito del ménage familiare, è da presumersi di carattere gratuito, dovendosi escludere il vincolo di subordinazione ove, come nella specie, non adeguatamente provato.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 novembre 2018 n. 30899

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del parente - Prestazioni lavorative rese in ambito familiare - Giudizio finalizzato a far valere le relative pretese - Onere della prova - Subordinazione e onerosità della prestazione - Necessità - Lavoro agricolo - Prova della prestazione - Sufficienza - Esclusione - Criteri.
In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta a una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 aprile 2011 n. 9043

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - In genere (scambi di mano d'opera) - Attività agricola a favore di parente - Vincolo di subordinazione - Prova - Necessità - Elementi sintomatici.
In tema di attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti e affini, la mera prestazione di detta attività non basta a configurare un rapporto di lavoro subordinato, richiedendosi la prova degli elementi sintomatici della subordinazione, cioè il rispetto dell'orario e l'inserimento nella struttura organizzativa del datore di lavoro, ovvero di elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e obbligazione retributiva, nonché l'esistenza di direttive e controlli datoriali.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2011 n. 8070

Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del parente - O dell'affine - Prestazioni di collaborazione familiare e assistenza - Difetto di convivenza - Presunzione di gratuità delle prestazioni - Permanenza - Conseguenze - Contestazione in giudizio di diritti di carattere patrimoniale derivanti da tali rapporti - Onere probatorio relativo alla subordinazione e all'onerosità - Incidenza sull'attore - Fattispecie.
Per le prestazioni lavorative di collaborazione familiare e di assistenza offerte in favore di parenti o affini anche in difetto della convivenza non viene meno la presunzione di gratuità che trova la sua fonte nella circostanza che le suddette prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiae causa"; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da simili rapporti ha l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 agosto 2010 n. 17992