Civile

Le cartelle notificate fino al 31 marzo vanno pagate entro 180 giorni

Niente interessi di mora, procedure di pignoramento e misure cautelari

di Luigi Lovecchio

Esteso alle cartelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 il termine di pagamento di 180 giorni. Un emendamento al Ddl di Bilancio amplia l’ambito temporale di applicazione della disposizione già riportata nell’articolo 2 del Dl 146/2021. Al riguardo, si ricorda che la norma del decreto fisco lavoro, convertito nella legge 215/2021, ha disposto l’allungamento della scadenza di pagamento, da 60 a 180 giorni dalla notifica, delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Con l’emendamento alla legge di bilancio 2022 la medesima previsione viene applicata alle cartelle notificate nel primo trimestre del prossimo anno.

Ne consegue che, entro la scadenza di 180 giorni, non decorrono interessi di mora né possono essere adottate misure cautelari o avviate procedure di pignoramento. Resta invece ferma la scadenza della proposizione del ricorso avverso le stesse cartelle (di regola, 60 giorni dalla notifica).

Nulla è cambiato inoltre dal lato delle somme rivenienti da accertamenti esecutivi che devono invece essere versate nei termini ordinari. Così, se si tratta dell’atto impoesattivo originario, il termine coincide con quello della proposizione del ricorso. Se si tratta di un atto impoesattivo «secondario» (emesso ad esempio a seguito di sentenza di Ctp), il termine è sempre e comunque di 60 giorni dalla notifica. Va peraltro segnalato che l’attività di notifica di tali atti è già ripresa da marzo di quest’anno.

Nei riguardi delle cartelle notificate il prossimo anno, peraltro, in assenza di modifica legislativa dell’ultima ora (ad esempio, milleproroghe), potranno essere inoltrate istanze di dilazione all’agente della riscossione senza beneficiare delle misure di favore stabilite dalla normativa emergenziale. Questo significa, in concreto, che la causa di decadenza dal beneficio del termine, dall’anno prossimo, torna ad essere di 5 rate non pagate. Inoltre, il limite di debito complessivo al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato difficoltà del debitore diventa di 60.000 euro, il tetto previsto a regime dall’articolo 19, del Dpr 602/1973, in luogo di quello applicabile fino alla fine dell’anno, pari a 100.000 euro. Per i soggetti che hanno già ricevuto quest’anno le cartelle di agenzia delle Entrate-Riscossione si presenta il dilemma di trasmettere comunque entro il 31 dicembre l’eventuale domanda di dilazione, anche se il termine per pagare scade l’anno prossimo, al solo fine di fruire delle suddette disposizioni di favore. È evidente che si impone la proroga di almeno un anno della disciplina emergenziale in materia di rateazioni con l’agente della riscossione.

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