LE CONDIZIONI FISSATE PER IL SILENZIO ASSENSO
Il condono edilizio, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, è un atto dovuto che non lascia margini di discrezionalità nell’istruttoria della domanda di sanatoria, per cui, ad esempio, non può essere chiesta documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dalle norme, proprio perché è un procedimento speciale (Consiglio di Stato, sezione IV, n.1188/20139). Si deve, però, tenere conto che il comma 33 dell’articolo 32 della legge 326/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di emanare disposizioni per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio della sanatoria, compresa una eventuale ulteriore documentazione. La legge ha anche previsto che l’inerzia della pubblica amministrazione equivale alla finzione giuridica del rilascio della concessione in sanatoria per silenzio assenso. Difatti l’articolo 35 della legge 44/1985, applicabile anche al condono del 2003, dispone che, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima s'intende accolta qualora siano state corrisposte le somme dovute a titolo di oblazione e di contributo concessorio, siano state effettuate le denunce ai fini catastali, Ici e smaltimento rifiuti, sia stata presentata la documentazione di legge completa e non infedele circa il rispetto della data di realizzazione dell’abuso per essere ammesso al condono, ossia 31 marzo 2003. L’ulteriore condizione è che l’abuso non ricada in aree soggette a inedificabilità assoluta o gravate da vincolo di tutela per il quale occorre preliminarmente ottenere la relativa autorizzazione. L’interessato, ove ricorrano le condizioni elencate, può invocare nei confronti dell’amministrazione l’avvenuta formazione del silenzio assenso e chiedere di avere la possibilità di ultimare i lavori.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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