Civile

Le condizioni per il ripristino dell'assegno di invalidità revocato

a cura della Redazione Lex 24

Pensione di invalidità - Assegno di invalidità - Revoca - Giudizio di ripristino - Accoglimento parziale della domanda per nuovo stato invalidante sopraggiunto nel corso del procedimento giudiziario - Requisito contributivo cd. relativo - Accertamento riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa di ripristino - Necessità.
Nel giudizio di ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984, il giudice, qualora accolga solo parzialmente la domanda, con riconoscimento del diritto a un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda.
•Corte di cassazione, sezione VI - L, ordinanza 8 giugno 2015 n. 11748

Pensione di invalidità - Assegno di invalidità - Revoca - Giudizio di ripristino - Accoglimento parziale della domanda per nuovo stato invalidante sopraggiunto nel corso del procedimento giudiziario - Requisito contributivo cosiddetto relativo - Accertamento riferito alla data di presentazione della domanda amministrativa di ripristino - Necessità.
Nel giudizio di ripristino dell'assegno ordinario di invalidità revocato per asserita mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. n. 222/1984, il giudice, qualora intenda provvedere in parziale accoglimento della domanda, al riconoscimento del diritto a un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 aprile 2006 n. 9388

Pensione di invalidità - Revoca - Ripristino - Accoglimento totale della domanda e ripristino della prestazione dall'epoca della soppressione - Requisito contributivo “relativo” - Accertamento riferito alla data di presentazione dell'originaria domanda amministrativa - Necessità - Accoglimento parziale della domanda e riconoscimento del diritto alla prestazione ex L. n. 222/1984 con decorrenza successiva alla data della soppressione - Maturazione del requisito contributivo “relativo” nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa di ripristino o nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario - Necessità.
Nel giudizio di ripristino della pensione di invalidità, liquidata in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della L. n. 222/1984 e poi soppressa, il giudice, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione, senza soluzione di continuità, fin dall'epoca della soppressione, deve accertare l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo, prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del periodo quinquennale nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione della disciplina allora vigente; qualora in relazione alla medesima controversia, si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 12, I comma, della legge n. 222/1984 e 149 disp. att. cod. proc. civ., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del suddetto requisito contributivo “relativo” prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, dell'art. 4, II comma, della citata legge n. 222/1984, ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di tale legge.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 21 marzo 2001 n. 118

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