Penale

Le condizioni legittimanti la rimessione in termini prevista dall’articolo 175 del Cpp

immagine non disponibile

Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore - Nozione - Fattispecie.
L'istituto della rimessione in termini disciplinato dall'art. 175 c.p.p. prevede la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza a condizione che il richiedente provi di non averlo potuto osservare per motivi di forza maggiore o per caso fortuito, laddove per forza maggiore si intende una situazione caratterizzata da "irresistibilità", mentre invece per caso fortuito si intende una situazione caratterizzata da imprevedibilità. Nel caso di specie, i giudici della Cassazione hanno escluso che l'astensione di categoria dalle udienze, alla quale il difensore aveva aderito, possa essere caratterizzata da imprevedibilità, essendo proclamata per legge con dovuto anticipo, né che potesse ascriversi ad un impedimento "irresistibile" dato che l'adesione è rimessa alla libera scelta del difensore.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 24 gennaio 2020 n. 2909

Termini processuali - Restituzione nel termine - Decreto di condanna - Grave incidente d'auto subito dall'unico difensore di fiducia dell'imputato prima del deposito di nomina ed opposizione - Causa di forza maggiore - Sussistenza - Ragioni.
Ricorre una situazione di fatto riconducibile ad una causa di forza maggiore, legittimante la restituzione nel termine per presentare opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 175 del Cpp, nel caso di grave incidente d'auto subito dall'unico difensore di fiducia dell'imputato che, ricevuta la nomina in proprio favore il giorno stesso dell'incidente, si sia trovato, in conseguenza di esso, nella materiale impossibilità di depositare detta nomina con l'atto di opposizione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, la brevità del termine per proporre l'opposizione rende inesigibile sia una costante verifica, da parte dell'imputato, dell'effettiva capacità del difensore di portare a compimento il mandato conferitogli, sia il dovere, da parte di questi, qualora affetto da grave patologia, di informare direttamente od indirettamente il primo dell'impossibilità di adempiere).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 17 maggio 2019 n. 21726

Termini processuali - Restituzione nel termine - In genere - Nullità procedimentale - Restituzione in termine per impugnare - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La restituzione in termini - attenendo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza che si assume non osservato per caso fortuito o forza maggiore - non è ammessa allorché venga dedotta una nullità procedimentale, non verificandosi in presenza di quest'ultima la decadenza dal termine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso al difensore del rinvio fuori udienza, con successiva mancata partecipazione dello stesso e dell'imputato all'udienza di decisione, comporti la nullità della sentenza e impedisca la decorrenza del termine per l'impugnazione, con conseguente ammissibilità dell'impugnazione tardiva).
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 3 dicembre 2018 n. 54036

Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore - Nozione - Fattispecie.
In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175, comma primo, cod. proc. pen., ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la cancelleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto conoscere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e presentare impugnazione).
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2006 n. 14991

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©