Comunitario e Internazionale

Le Corti supreme dei Paesi membri non possono filtrare i rinvii pregiudiziali alla Cgue per irrilevanza nel giudizio a quo

Si tratta di sindacato che colpisce l'indipendenza dei giudici nazionali e si sovrappone al procedimento unionale

di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell'Unione europea boccia il meccanismo ungherese secondo cui il procuratore generale può impugnare nell'interesse della legge nazionale, davanti alla Corte suprema, il rinvio pregiudiziale proposto da un giudice di grado inferiore. Ciò comporta una lesione delle regole comunitarie in quanto sottrae ai giudici Ue il vaglio di ammissibilità della questione vertente sulla compatibilità di una norma nazionale con quelle europee.

Con la sentenza sulla causa C-564/19 la Corte di giustizia ha risposto al tribunale ungherese proponente la questione pregiudiziale che:
- il "filtro", costituito dall'impugnazione del rinvio pregiudiziale da parte del procuratore generale, è illegittimo;
- viola la cooperazione in materia penale la legge nazionale che sul diritto all'informazione dell'imputato straniero non predisponga un apposito registro degli interpreti e traduttori o regole alternative idonee a verificare l'effettiva comprensione dell'accusa e dell'iter processuale;
- non è possibile procedere al processo in contumacia dove tali regole di garanzia non siano sussistenti e infine,
- è in contrasto con le regole dell'autonomia degli organi giudicanti la possibilità che il giudice del rinvio "bocciato" dalla Corte sovraordinata possa essere sanzionato disciplinarmente.

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