Civile

Le manifestazioni di volontà delle parti devono essere contestuali nei contratti della Pa

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti - Pubblica Amministrazione - Requisito della forma scritta - Proposta e accettazione - Documento unico - Necessità
Per poter soddisfare il requisito della forma scritta ad "substantiam" prevista come obbligatoria per i contratti stipulati dalla P.A., é richiesta la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salvo quanto previsto dall'art, 17 del R.D. 2240/93 per i contratti stipulati con ditte commerciali. Proposta e accettazione possono essere contenute in documenti diversi purché trasfuse in un unico testo.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 marzo 2020 n. 7478

Massima - Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere contratti della p.a. - Forma scritta richiesta "ad substantiam" - Art. 17, r.d. n. 2440 del 1923 - Contratto di "advisoring", stipulato con trattativa privata - Redazione del contratto su un unico documento sottoscritto da entrambi i contraenti - Necessità - Non sussiste
Il requisito della forma scritta, richiesta "ad substantiam" per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell'atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l'accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall'ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all'art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 27 ottobre 2017 n. 25631

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Forma scritta - Consacrazione in unico documento - Necessità - Conclusione mediante cd. elaborazione comune del testo - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista "ex lege" di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione - sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto (nella specie, relativo ad un rapporto di locazione) sia stato concordato dalle parti.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 giugno 2016 n. 12540


Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Forma - Scritta - Necessità - Conclusione a mezzo scritti distinti - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Contratti di fornitura di presidi tecnici e di protesi per invalidi
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali; peraltro, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 22 marzo 2010 n. 6827

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